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Legge di Bilancio 2020 e Investimenti Industria 4.0

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia, dal 1° gennaio 2020
è previsto un credito d’imposta utilizzabile con compensazione in F24 al posto del maxi / iper ammortamento
Circolare BFA20.010
Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020

Credito di imposta su Investimenti Industria 4.0

È ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

Al posto della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020, o fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Nel dettaglio la nuova normativa definisce:

Soggetti beneficiari

Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Il nuovo credito d’imposta non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

NOTA
La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Investimenti Agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi elencati alla Tabella B della Finanziaria 2017.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli;

  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

  • beni ricompresi nei gruppi sotto elencati.

Gruppo Specie dettaglio %
Gruppo V – Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali Conduttore 8,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale 8,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione <10,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0%
Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali Conduttore 8,0%
Gruppo XVIII – Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori. Materiale rotabile, ferrovierio e tramviario (motrici escluse) 7,5%
Gruppo XVIII -Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0%

Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019.

Misura del credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura diversa a seconda del bene acquistato.

Beni Tabella A Finanziaria 2017
Per i beni materiali elencati nella Tabella A della Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti:

  • per investimenti fino a € 2,5 milioni il credito d’imposta è del 40%

  • per investimenti compresi tra  € 2,5 milioni e € 10 milioni, il credito d’imposta è del 20%

Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni Tabella B Finanziaria 2017
Per i beni immateriali elencati nella Tabella B della Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Altri beni
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli sopra citati, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

NOTA: L’agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% – 30%) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;

  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Relativamente agli investimenti in beni elencati nelle Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Cessione bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

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