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Chiarimenti bonus investimenti 4.0

Le comunicazioni necessarie e quali compensazioni possibili
Circolare BFA24.016
Rif.- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Art. 6 del DL 39/2024 - Risoluzione AdE n. 19/2024

Il Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024, in vigore dal 30 marzo, contiene una serie di significative novità per le aziende italiane.

Nella circolare odierna trattiamo inizialmente la comunicazione obbligatoria per la fruizione dei Crediti d’Imposta Transizione 4.0 che riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi. I relativi crediti d’Imposta potranno, infatti, essere fruiti se le imprese comunicheranno preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti, la ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Il secondo argomento affrontato è quello del recente chiarimento reso noto dall’Agenzia delle Entrate in tema di blocco delle compensazioni dei crediti d’imposta, resosi necessario a causa della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo. In merito l’Agenzia ha stabilito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo 6936 per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024.

Nuovi obblighi di comunicazione per il bonus investimenti

Il nuovo art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che le imprese sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Viene inoltre previsto che la comunicazione (da fare in via telematica) debba essere aggiornata al completamento di tali investimenti.

Secondo la norma in esame e in attesa delle specifiche disposizioni attuative si possono distinguere due casistiche:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva e la comunicazione successiva al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, è necessaria la sola comunicazione dopo il completamento.

Le modalità e le scadenze di invio della comunicazione saranno stabilite con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul DM 6 ottobre 2021 relativo alla “vecchia” comunicazione.

L’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce inoltre che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Di fatto, quindi, l’utilizzo delle quote residue di tali crediti sarebbe, allo stato attuale sospeso essendo necessario presentare l’apposita comunicazione.

Gli investimenti 2022 senza blocco

È stato recentemente reso noto dall’Agenzia delle Entrate che, per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, fornendo indicazione dell’anno in cui è iniziato l’investimento, è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936”.

ll chiarimento è stato necessario alla luce della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

In particolare, considerato che il citato codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L’Agenzia ha specificato allora che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati rispettivamente:

– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Infine secondo l’Agenzia, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6936” e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

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