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La comunicazione dei dati per il Bonus investimenti 4.0 e le nuove Precompilate 2023

Circolare BFA24.017
Rif. DM MiMiT 24/04/2024 - Art. 6, DL n. 39/2024 - RM 19/2024 - Provvedimento AdE n. 210954 - DLgs. 8 gennaio 2024

Nell’articolo di oggi, inizialmente proseguiamo con l’approfondimento della scorsa settimana e analizziamo le modalità di comunicazione dei dati per fruire dei crediti d’imposta in investimenti 4.0. Nella seconda parte della circolare riportiamo invece gli ultimi aggiornamenti in tema di Dichiarazioni Precompilate relative ai redditi 2023.

Comunicazione dati per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0

Come anticipato nella scorsa circolare, con il  “Decreto Salva Conti”, in vigore dal 30 aprile 2024, sono state definite alcune misure indirizzate a monitorare i crediti d’imposta.

– per acquisto di beni strumentali nuovi “4.0” ;

– per le attività di R&S.

Riepilogando:

– per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;

– per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post utilizzando il modello istituito dal MiMit.

Con questa finalità, il Mimit ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:

– uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come “Modulo 1”);

– un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (contenuto nell’Allegato 2 al citato DM e disponibile sul sito del GSE come “Modulo 2”).

Inoltre, per i soli investimenti “Industria 4.0” relativi al 2023 è disposto che la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti sia subordinata all’invio di un’apposita comunicazione (ex post), con modalità definite con DM del MiMit.

Ora la RM n. 19/2024, in attesa dell’emanazione dei modelli di comunicazione, ha sospeso l’utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei citati crediti d’imposta.

I modelli di comunicazione

Il 24 aprile 2024, il Mimit, con apposito Decreto, ha approvato i 2 modelli da utilizzare per le citate comunicazioni.

I modelli di comunicazione (sia quella ex ante che quella ex post)
– vanno firmati digitalmente dall’impresa;
– inviati tramite PEC al seguente indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Il modello reso disponibile dal MiMit è un “pdf editabile” (è, dunque, possibile compilarlo direttamente nel formato utilizzabile per la firma digitale e l’invio tramite PEC).

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine.

Comunicazione Investimenti industria 4.0

La comunicazione in oggetto si compone, oltre al Frontespizio, delle seguenti sezioni:

  • Sezione A: per gli investimenti in beni materiali 4.0
  • Sezione B: per gli investimenti in beni immateriali 4.0 nelle quali riportare:

       – i dati relativi agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui alle Tab. A e B, L. n. 232/2016  e

       – la fruizione negli anni del credito d’imposta.

Il modello va inviato:

 

  • in via preventiva: per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30/03/2024 e la fruizione attesa negli anni del credito;
  • in via consuntiva: al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati dall’ 1/01/2023 fino al 29/03/2024 la comunicazione va effettuata solo in via consuntiva, a seguito del completamento degli investimenti.

Comunicazione Investimenti “R&S”

La comunicazione, da effettuare utilizzando il modello di cui all’All. 2. al DM 24/04/2024 si compone, oltre al Frontespizio:

  • di 5 Sezioni per l’indicazione delle informazioni relative agli investimenti nelle diverse attività ammissibili;
  • di 1 sezione dedicata alla fruizione negli anni del credito:

 

Sez.

 

 ATTIVITÀ AMMISSIBILE

A:

 Investimenti in attività di ricerca e sviluppo

B1:

 Investimenti in attività di innovazione tecnologica

B2:

 Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obbiettivi di   innovazione digitale 4.0

B3:

 Investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obbiettivi di   transizione ecologica

C:

 Investimenti in attività di design e ideazione estetica

D:

 Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e     ideazione estetica

 

Il modello va inviato:

 

  • in via preventiva: per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30/03/2024 e la fruizione attesa negli anni del credito;
  • in via consuntiva: al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati dal 1/01/2024 fino al 29/03/2024 la comunicazione va effettuata solo in via consuntiva, a seguito del completamento degli investimenti.

Accessibiltà Dichiarazioni Precompilate 2023

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato la partenza (dal 30 aprile) delle dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2023 in modalità  di consultazione online e contestualmente annunciato l’introduzione del 730 semplificato.

Con il provvedimento n. 210954, infatti sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata.

Il 730 semplificato, è stato previsto dal  DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1, che prevede una modalità di presentazione  tramite un percorso guidato per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Con il nuovo 730 semplificato “il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici, ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e termini semplici”.

Quando il contribuente accederà al servizio tramite le proprie credenziali SPID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà quindi, scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.

Il sistema si basa su un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi” e “spese sostenute”.

A partire dal 20 maggio 2024, tali informazioni fiscali potranno essere confermate o modificate.

Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

Nella situazione in cui la dichiarazione si chiuda a credito, il rimborso dell’imposta risultante dalla dichiarazione avverrà direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate; infatti il contribuente può indicare l’IBAN del proprio conto corrente sul quale accreditare il rimborso. Se invece dalla dichiarazione emergono importi da versare, i pagamenti devono essere effettuati dal contribuente, entro i termini di versamento previsti per il modello REDDITI PF 2024, tramite il modello F24.

Il contribuente potrà quindi:

– pagare con la stessa applicazione on line; la procedura consente infatti di addebitare il modello F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso;

– in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Il modello 730/2024 deve essere presentato entro il prossimo 30 settembre.

Infine ricordiamo che dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA.

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