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Al via il nuovo Credito d’imposta 5.0

Tutte le caratteristiche del nuovo sistema di incentivi alle imprese
Circolare BFA24.018
Rif. DL n. 19/2024, art. 38

In sede di conversione del Decreto PNRR4 è stato confermato il “Piano Transizione 5.0”. In particolare l’art. 38 prevede un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi che portino una riduzione dei consumi energetici.

La misura del credito varia a seconda dell’importo dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.

Viene inoltre previsto che sia il Mimit a predisporre le modalità attuative della legge.

I soggetti e gli investimenti

Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stabilito a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.

Per ottenere il credito l’impresa deve inviare al GSE:

– una comunicazione preventiva, contenente la descrizione dell’investimento ed il relativo costo;

– una comunicazione consuntiva, a completamento dell’investimento;

– due certificazioni da parte di un valutatore indipendente (EGE, ESCo, ecc.): una preventiva attestante la riduzione dei consumi conseguibili tramite l’investimento e  una consuntiva attestante l’effettiva realizzazione dello stesso conformemente a quanto previsto dalla certificazione preventiva.

Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile / fiscale.

Il beneficio può essere anche a favore dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.

Per fruire dell’agevolazione devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito d’imposta in esame non spetta alle imprese:

  • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal “Codice della crisi d’impresa” ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle (note) Tabelle A e B, della Finanziaria 2017:

  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • effettuati nel 2024 e 2025;
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • a condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente:

una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;

ovvero, alternativamente

una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Costituiscono “processi interessati” i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto / servizio / una parte essenziale dello stesso.

I beni oggetto di investimento di cui alle predette Tabelle A e B sono i medesimi per i quali spetta il credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” ex Finanziaria 2021.

Tra i beni agevolabili di cui alla Tabella B rientrano altresì, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:

  •  i software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  •  i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software / sistemi / piattaforme di cui al punto precedente.

Tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici sono compresi:

  •  gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    Va considerato che, con riferimento all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023. Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.
  • le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei predetti beni e, in ogni caso, fino a € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal MiMit.

Merita evidenziare che l’acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà ovvero in leasing. In tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.

 

Investimenti Esclusi

Non sono agevolabili:

  • gli investimenti destinati ad attività:

– connesse ai combustibili fossili;

– nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

–  connesse a discariche di rifiuti / inceneritori / impianti di trattamento meccanico biologico;

–  nel cui processo produttivo sia generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento UE n. 1357/2014, il cui smaltimento a lungo
termine potrebbe causare un danno all’ambiente;

  • gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Ammontare del credito e Adempimenti

Nella tabella seguente riportiamo i diversi importi del credito d’imposta, spettanti in base a scaglione di investimento e percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

 

Importo investimento

Credito d’imposta Transizione 5.0

Riduz. consumi energetici:

dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero
dal 6% al 10% (processi)

Riduz. consumi energetici:

superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero
superiore al 10% fino al 15% (processi)

Riduz. consumi energetici:

superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)

Fino a € 2.500.000 35% 40% 45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 15% 20% 25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000 5% 10% 15%

 

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno.

Va considerato che:

  • per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente;
  • per gli investimenti in beni di cui alla Tabella B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, rileva anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili “a uno scenario controfattuale”. L’individuazione dei criteri di determinazione del risparmio energetico conseguito spetta al Mimit.

Adempimenti

Per usufruire del credito d’imposta l’impresa deve presentare in via telematica, “sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal …(GSE)”:

  •  le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (Esperto in Gestione dell’Energia – EGE, Società di Servizi Energetici – ESCo, ecc.) attestanti:

– ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;

– ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

  •  una comunicazione preventiva concernente la descrizione del progetto di investimento ed il relativo costo.

L’impresa beneficiaria:

  •  ai fini dell’utilizzo del credito, invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento agevolato, secondo le specifiche modalità definite dal MiMiT, per la determinazione del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;

 

  •  invia al GSE una comunicazione consuntiva di completamento dell’investimento corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post rilasciata dal valutatore indipendente.
    Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’indicazione del credito utilizzabile in compensazione.
  •  deve conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Segnaliamo inoltre che:

  •  le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame.

 

  •  l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata:

– dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– da un Revisore legale / società di revisione, per le imprese non obbligate alla revisione legale.  Va segnalato che  per queste imprese il costo sostenuto per il rilascio della certificazione è riconosciuto per le imprese in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile.

 

Modalità di utilizzo e caratteristiche del credito

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia:

  • decorsi 5 giorni dall’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie;
  • entro il 31.12.2025.

Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Caratteristiche del credito

Il credito d’imposta:

  •  non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
  •  non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  •  non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  •  è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Non è consentito il cumulo:

  • con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica ex art. 16, DL n. 124/2023;
  • con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art. 1,  Finanziaria 2021.

Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi, qualora dagli stessi sia conseguito un risparmio energetico superiore al 3% – 5%, va valutato se fruire del credito “Industria 4.0”, riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 se “prenotati” entro il 31.12.2025) ovvero del nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”. In tale valutazione vanno considerate:

  •  le diverse misure del credito spettante (minore in caso di investimenti “Industria 4.0”);
  •  le diverse tempistiche di utilizzo (il credito d’imposta “Industria 4.0” è utilizzabile in 3 quote di pari importo, il credito d’imposta “Transizione 5.0” va utilizzato entro il 31.12.2025);
  • le procedure da attivare per la fruizione del credito (più complesse in caso di credito d’imposta “Transizione 5.0”).

Cessione/Sostituzione del bene 

Nel caso in cui entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento:

  •  il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso / destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
  •  non è esercitato il diritto di riscatto, in caso di acquisizione dei beni in leasing;

il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È possibile continuare ad usufruire dell’agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato purché si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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