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Finanziaria 2021 – Parte 1

Le Previsioni in 3 appuntamenti
Circolare BFA20.074
Rif. Ddl Legge Bilancio 2021

Lo scorso ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL di Bilancio 2021. Definito sulla base di più di 200 articoli, il documento considera una decisiva espansione fiscale e include provvedimenti che mirano a proseguire l’indirizzo intrapreso fino ad oggi per salvaguardare la protezione della salute dei cittadini e la stabilità economica italiana.

La manovra vuole inoltre porre la basi per il rilancio economico del paese tramite un ricovery plan nel 2021, con misure in termini di investimenti, occupazione, fisco, cultura, scuola e università.

Disciplina Fiscale dei Ristorni - Art.9

Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche la società cooperativa può applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% all’atto dell’attribuzione delle stesse al capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi:

  • gli imprenditori individuali ex art. 65, comma 1, TUIR;
  • i detentori di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR.

Come precisato nella Relazione illustrativa, con la disposizione in esame:

  • è ridotta dal 26% al 12,50% l’imposizione in capo al socio;
  • la tassazione dei ristorni è anticipata all’atto dell’attribuzione al capitale sociale anziché al rimborso dello stesso.

La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta (pari al 12,50%) entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui è avvenuta la delibera assembleare.

La ritenuta può essere applicata con le medesime modalità / termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate entro il 31.12.2020, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente (ritenuta pari al 26%).

Nuova Sabatini Ter - Art. 16

É stata eliminata la soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione “Sabatini-ter”, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Questo determina due principali vantaggi:

  • in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento;
  • per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.

Rafforzamento PMI - Art. 42

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee e società cooperative europee, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed eseguito dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Adesso:

  • la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale. Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;

  • per l’accesso all’agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto/ammesso a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata/depositata, l’istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l’avvio di una procedura fallimentare/altra procedura concorsuale.

Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda/approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.

Rimangono validi gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);

  • è previsto che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

Imposta di bollo fatture elettroniche - Art.198

Per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene/prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - Art.199

Sono apportate alcune modifiche/implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione/invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto esposto di seguito trova applicazione a partire dall’1.1.2021.

Memorizzazione corrispettivi/Consegna documento fiscale – comma 1

Dall’1.1.2020 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto/soggetti assimilati di memorizzare elettronicamente/ inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (dall’1.7.2019 l’adempimento ha riguardato i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000). La memorizzazione/ invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale/ ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del “documento commerciale”;
  • annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

Sanzioni mancata/errata trasmissione corrispettivi – commi 2 e 3

È prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato/trasmesso in caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
  • memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione).

La mancata/tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti/non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione/trasmissione) dell’adempimento.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.
Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

  • l’omessa / tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico).

Sanzioni mancata emissione scontrini/ ricevute fiscali – comma 2

È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:

  • mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
  • emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione da € 250 a € 2.000.

Sistemi evoluti di incasso – comma 1

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1 (D.Lgs. n. 127/2015) per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica/ trasmissione telematica dei corrispettivi.

La Relazione illustrativa precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare.

Omessa installazione degli apparecchi – comma 3

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione/manutenzione, ovvero manomissione/ alterazione del RT.
È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione/alterazione dei predetti strumenti di cui al comma 4 salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi/alterati o consente che altri ne facciano uso.

Sospensione licenza/attività – comma 4

Il D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale/scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi. Adesso è stabilito che tali sanzioni si applicano anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

È anche disposto che in caso di omessa installazione/manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

Ravvedimento – comma 4

È previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati/incompleti quando la violazione è già stata constatata.

Fondo sostegno attività colpite dall'emergenza COVID-19 - Art.207

Al fine di sostenere le attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza COVID-19, per il 2021, è istituito un fondo pari a € 3,8 milioni utilizzabile per il rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso del 2020.

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