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Superbonus e Decreto Salva Conti: le restrizioni in arrivo

Circolare BFA24.014
Rif. DL n. 39/2024

È recentemente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Salva Conti (Decreto Legge n.39 del 29 marzo 2024) riguardante alcune disposizioni in tema di agevolazioni fiscali e di Superbonus. Il provvedimento è stato definito con l’obiettivo di limitare ulteriormente l’applicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Riassumiamo di seguito le principali novità del provvedimento che approfondiamo nell’articolo e contenute agli artt. 1- 4 del D.L. 39/2024:

  • Art. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
  • Art. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
  • Art. 3 – Disposizione in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
  • Art. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazione di crediti fiscali

I Soggetti esclusi dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura

A seguito delle nuove disposizioni, non possono più esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura anche: 

  1. I seguenti soggetti (art. 2, DL n. 11/2023, comma 3-bis):

– Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e anche gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97 nonché OdV / APS iscritte nei relativi registri; 

2. I seguenti soggetti (art. 2, DL n. 11/2023, comma 3-quater):

  • Coloro che effettuano interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici dell’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza ovvero su immobili danneggiati dagli eventi metereologici verificatesi nelle Marche dal 15.9.2022 con dichiarazione dello stato di emergenza.

É previsto un regime transitorio in base al quale la deroga al blocco di cui al citato comma 3-bis nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024), continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.3.2024: 

– risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020 se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 

– risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati e sono effettuati dai condomini; 

– risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e comportano la demolizione / ricostruzione degli edifici; 

– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020; 

– siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e per gli stessi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

Analogamente, la deroga al blocco dell’opzione di cui al citato comma 3-quater nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024) continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater, diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1 di seguito illustrato, per i quali entro il 29.3.2024 risulti presentata la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Immobili danneggiati da eventi sismici 

 

È previsto che il blocco all’esercizio delle opzioni non è applicabile agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016.

Interventi barriere architettoniche

Il blocco dell’opzione non trova applicazione per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche.

È ora disposto che la previsione in base alla quale la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito è applicabile anche alle spese sostenute dall’1.1.2024 da parte di:

  • condomini, per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; 
  • persone fisiche, per interventi su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che: 

– il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;

– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

– il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000. 

è limitata alle spese sostenute entro il 30.3.2024. 

La deroga al blocco, al ricorrere delle citate condizioni, continua a trovare applicazione alle spese sostenute anche successivamente al 30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024:

  • risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario;
  • siano già iniziati i lavori, oppure, in caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Infine le deroghe al blocco dell’opzione non trovano applicazione nel caso in cui al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Tale disposizione non si applica:

  •  agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023);
  •  agli interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico (art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013).

Eliminazione della "Remissione in bonis" e trasmissione nuovi dati

Non è (più) possibile regolarizzare tramite la “remissione in bonis” (art.2 DL n. 16/2012) l’omessa Comunicazione dello sconto in fattura / cessione del credito, anche con riferimento alla cessione delle rate residue non ancora fruite. 

È inoltre disposto, che la sostituzione delle Comunicazioni di opzione relative alle spese sostenute nel 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute dal 2020 al 2022, inviate dall’1.4 al 4.4.2024, è consentita entro il 4.4.2024. 

Trasmissione nuovi dati

È richiesto l’invio di ulteriori informazioni finalizzate al monitoraggio della spesa riferita alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico / miglioramento del rischio sismico agevolabili (art. 119, DL n. 34/2020) ai soggetti che:

  • entro il 31.12.2023 hanno presentato la CILA  ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici e non hanno concluso i lavori;
  • dall’1.1.2024 hanno presentato la CILA ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici. 

In caso di omessa trasmissione dei predetti dati:

  • ai soggetti che al 30.3.2024 hanno già  presentato la CILA / istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici, è applicabile la sanzione di euro 10.000;
  • ai soggetti che hanno presentato la CILA / istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, in luogo dell’applicazione della predetta sanzione è prevista:

– la decadenza dall’agevolazione;

– l’inapplicabilità della “remissione in bonis”.

 

Restrizione ai Crediti d'imposta

È previsto che in presenza di: 

  • iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
  • iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero (crediti indebitamente utilizzati) e (crediti non spettanti /inesistenti); 

per importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, è sospeso l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta di cui al citato art. 121 presenti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli / carichi. 

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, di conseguenza la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. 

Ruoli scaduti superiori a 100.000 euro

In base alla Finanziaria 2024 dall’1.7.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la compensazione nel mod. F24. 

È previsto poi che:

  1. Le  iscrizioni ruolo da considerare sono quelle per imposte erariali e relativi accessori nonchè iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate compresi quelli per atti di recupero e crediti non spettanti / inesistenti per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione.
  1. l’esclusione dalla compensensazione mod. F24 non opera per:

 – contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali, comprese le quote associative;

– contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co. di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;

– premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Inoltre è ammesso il pagamento (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. 

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