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Detraibilità IVA per le auto e le deroghe UE

Circolare BFA23.034
Rif. DPR 633/72 - decisione Ue n. 441/2007 - Ris. Agenzia delle Entrate n. 168/2002 - C.M. n. 25/79 -
interpello Agenzia delle Entrate n. 495/2021

La detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi delle auto sono temi che influenzano notevolmente la scelta degli acquirenti, sia che si tratti di aziende che di professionisti.  

In questo aggiornamento trattiamo dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione del Consiglio europeo n. 2007/441/CE del 2007 a introdurre nel nostro ordinamento una limitazione alla detraibilità dell’Iva sulle auto aziendali.

Specifichiamo che tale autorizzazione:

  • opera solo in alcune ipotesi;
  • mira a sostituire il meccanismo che consente all’operatore economico di detrarre interamente l’Iva all’acquisto salvo poi fatturare l’uso extra-aziendale del bene.

Decisioni UE e la legge italiana

Con la decisione di esecuzione n. 2007/441/CE la UE ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto a detrazione dell’IVA sull’acquisto di alcuni veicoli stradali a motore sino al 2025, nel caso in cui il veicolo non sia utilizzato esclusivamente a fini aziendali o professionali. La percentuale di detraibilità è forfettaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore.

La citata limitazione è stata recepita in Italia dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72 che ammette in detrazione, nella misura del 40%, l’IVA assolta per l’acquisto o l’importazione:

  • di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se tali mezzi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione; 
  • di carburanti e lubrificanti destinati ai predetti veicoli, nonché delle prestazioni di servizi  (es. noleggio) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni. 

L’efficacia della predetta autorizzazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2025. 

La disposizione non si applica se i veicoli:

  • sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione. (Si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli acquistati dal datore di lavoro, o acquisiti dallo stesso a fronte di un contratto di noleggio o locazione, e messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo – L’utilizzo esclusivo dei veicoli nell’esercizio dell’impresa è stato riconosciuto anche alle società capogruppo che decidano di acquistare delle autovetture da mettere a disposizione delle controllate). 
  • sono oggetto dell’attività propria dell’impresa (i beni oggetto dell’attività propria dell’impresa sono quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata: es. commercio, lavorazione, noleggio, ecc.)
  • sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. 

L'attività propria dell'impresa

Secondo l’Agenzia delle Entrate per “attività propria dell’impresa” si deve intendere quella normalmente e abitualmente esercitata dall’imprenditore e non quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa. 

L’ Agenzia ha chiarito anche che:

  • l’attività  propria dell’impresa è quella effettivamente svolta, non essendo sufficiente il puro dato formale risultante dall’atto costitutivo;
  • rientra nell’attività propria dell’impresa non solo quella che tipicamente esprime il raggiungimento del fine economico dell’impresa definito nell’atto costitutivo, ma anche l’attività ulteriore legata da un nesso funzionale e non occasionale, nè meramente accessorio e strumentale, attività rilevante per determinare il volume di affari dell’impresa nel periodo d’imposta considerato. 

Nel caso particolare delle auto di cortesia messe a disposizione della clientela dalle carrozzerie durante gli interventi di riparazione, la detraibilità integrale dell’IVA sembrerebbe potersi ammettere qualora l’impresa eserciti anche l’attività di noleggio di autovetture, a condizione che, durante il periodo di riparazione, la vettura di cortesia sia noleggiata alla clientela.

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