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Decreto di Agosto: nuove misure per il sostegno e il rilancio dell’economia

Scadenze fiscali, requisiti tecnici e proroghe per imprese e lavoratori
Circolare BFA20.054
Rif. DL n. 104/2020 - Decreto Agosto

Decreto Agosto: i temi trattati

Il Decreto di Agosto introduce importanti novità per il rilancio economico italiano. Composto da 113 articoli, pensati per fronteggiare la crisi economica da Covid, il decreto affronta diversi ambiti sia per le imprese che per le famiglie, trattando di cassa integrazione, slittamento delle scadenze fiscali,  bonus per lavoratori stagionali,  sospensione dei pignoramenti e misure specifiche per singole categorie.

Qui di seguito riportiamo una selezione dei principali articoli con i relativi approfondimenti:

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

Art. 1: Domande per la Cassa integrazione e Contribuzioni

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per complessive 18 settimane da collocare nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le prime 9 settimane non richiedono contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro che le utilizzano, fermo restando che le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del Decreto Cura Italia, ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9 settimane del periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.

Le seconde 9 settimane concesse richiedono invece una contribuzione specifica da parte dei datori di lavoro che le utilizzano (esclusi quelli che hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019 e quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019) pari al:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore al 20%;

18% della della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019.

L’entità dell’eventuale calo di fatturato, ai fini della disapplicazione del contributo o della sua applicazione nella misura del 9%, anziché del 18%, deve essere autocertificata.

A pena di decadenza, le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (se il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa è già in essere, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di settembre).

Art. 3: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione (art.1) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Art 5: Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

Per coloro che sono titolari di Naspi e Dis-Coll in scadenza, l’art.5 prevede la proroga di due mesi per l’indennità di disoccupazione. Questo si applica a tutti coloro il cui  il periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno.

Ma anche chi ha beneficiato della precedente proroga per il periodo scaduto fra marzo e aprile potrà ottenere un ulteriore bonus temporale di 60 giorni. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero di cui al punto precedente è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art 12. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al punto precedente, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.

Art. 21: Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici

Il decreto Agosto rifinanzia il bonus baby sitter, destinandovi 169 milioni di euro inizialmente stanziati per il bonus lavoratori domestici ma poi avanzati. Le domande sospese per esaurimento fondi saranno quindi sbloccate e messe in pagamento.

L’ultima data utile per richiedere il bonus baby sitter è il 31 agosto. Può essere usato anche per pagare i nonni che si occupano dei nipoti (minori fino a 12 anni).

Art. 27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

Per le aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, è previsto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.

Art. 44. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

La dotazione del fondo previsto dal Decreto Rilancio  è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2020. L’incremento di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.

Art. 58. Fondo per la filiera della ristorazione

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020.

Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto del 15 agosto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Per l’attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può stipulare, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall’Agenzia per l’Italia digitale

Art. 65. Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto Cura Italia

Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, il decreto di agosto prevede  la proroga della moratoria di mutui, prestiti e finanziamenti per le PMI al 31 gennaio 2021.

La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dal Decreto Cura Italia.

Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno.

Articoli 71 e 72 : Assemblee di Società e Contratti Bancari e Asssicurativi

Gli articoli prevedono la proroga sino al 15 ottobre 2020 delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di semplificazione delle modalità di sottoscrizione dei contratti bancari e assicurativi.

Art. 81 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

L’ articolo introduce un credito d’imposta specifico per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in favore di società e associazioni sportive.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Inoltre, l’investimento deve essere destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro, che costituisce espressamente tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante con un limite individuale per soggetto pari a 4,5 milioni di euro.

Art. 85: Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

È prevista la costituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese del settore dei servizi di trasporto sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti (dall’art. 79 decreto legge 7 marzo 2020)

Art 86: Misure in materia di trasporto passeggeri su strada

Il Decreto Agosto integra quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2020, in materia di accrescimento della sicurezza del trasporto su strada  sostituendo lo stanziamento originario di risorse pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020, con uno stanziamento pari a 53 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

Una quota pari a 30 milioni di euro, delle stesse risorse di cui sopra (53 milioni di euro per l’anno 2020), sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1 gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

Art. 90: Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

In questo articolo le risorse destinate al buono viaggio così come previste dal decreto Rilancio vengono integrate grazie all’ istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2020.

Lo stanziamento è destinato alla concessione di un buono viaggio, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus COVID-19, o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Il buono è pari al 50 % della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Art 91:Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

È istituita un’apposita sezione del fondo rotativo (previsto nel decreto legge n. 251) volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.

Le iniziative  in oggetto possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le disponibilità del fondo rotativo convertito sono incrementate di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 97: Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Il decreto prevede alcune agevolazioni per le tasse di imprese e lavoratori autonomi per contributi, ritenute e Iva che erano stati sospesi a Marzo, Aprile e Maggio (come da art. 126 e 127 del decreto Rilancio).  Adesso andranno effettuati in due tranche:

  • la prima: senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, entro il 16 settembre 2020.
  • la seconda, cioè il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute, può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 98. Proroga secondo acconto ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice,  è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Art. 112: Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad euro 516,46.

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

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