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Il Bonus Verde: come funziona

L' ambito applicativo
Circolare BFA23.023
Rif. Art. 1, Legge n. 205/2017 - Art. 1, Legge n. 234/2021

La Finanziaria 2018 ha introdotto, per il 2018, il Bonus Verde, ossia la detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi di:

“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; 

nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare residenziale, da ripartire in 10 rate annuali.

Tale detrazione è stata successivamente riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2019 / 2020 / 2021.

Infine, la Finanziaria 2022 ha disposto la proroga del Bonus Verde per il 2022, 2023 e 2024. 

Nell’articolo di oggi riportiamo un approfondimento sull’ambito applicativo della detrazione.

Il Bonus Verde

I Soggetti interessati

Per quanto riguarda i soggetti bisogna fare la premessa che trattandosi di una detrazione ai fini IRPEF il bonus verde:

1. non spetta ai soggetti IRES; 

2. la detrazione spetta: 

– ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi; 

– ai familiari conviventi dei predetti possessori / detentori; 

3. Si ritiene di poter fare riferimento a quanto disposto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che quindi possano fruire della detrazione: 

oltre alle persone fisiche “privati”, anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone con riferimento ad un immobile non strumentale / bene merce (immobile “patrimonio” che concorre alla formazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari); 

– il proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati, che sostiene effettivamente la spesa. Possono quindi beneficiare della detrazione:

– proprietari / nudi proprietari;

– titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso);

– detentori (inquilino / comodatario);

– familiari conviventi dei proprietari / detentori. 

 

In una recente circolare l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. É, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale”. 

Conseguentemente, come specificato dalla stessa Agenzia, la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi / terrazzi è agevolabile solo se permanente e riferita ad un intervento innovativo di sistemazione a verde dell’immobile.

Inoltre specifichiamo che:

  • sono ricomprese tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati; 
  • sono agevolati i lavori riguardanti immobili abitativi / residenziali; 
  • se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di un’arte / professione / attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%;
  • possono usufruire dell’agevolazione anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo / difesa fitosanitaria di alberi secolari / esemplari arborei di notevole pregio, la cui conservazione è salvaguardata e strettamente collegata alla tutela del territorio e dell’ecosistema ;
  • il bonus verde “spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali”. in tal caso la detrazione spetta:

 – al singolo condomino;
 – nel limite della quota a lui imputabile;
   a condizione che il condomino abbia effettivamente versato la propria quota al condominio entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Infine, la detrazione non spetta per:

– la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento 

innovativo / modificativo; 

– il mero acquisto di piante / altro materiale; 

– le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile in quanto la norma fa riferimento agli “edifici esistenti”; 

– i lavori in economia (in assenza di spese per prestazioni di realizzazione dell’intervento). 

– i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi.

 

Ammontare e Fruizione della detrazione

Come anticipato, la detrazione IRPEF spetta nella misura del 36% della spesa sostenuta, nel limite massimo di spesa pari a € 5.000 per unità immobiliare residenziale. La detrazione massima fruibile è pertanto pari a € 1.800, da ripartire in 10 rate annuali. 

A tal fine va considerato che, in caso di spesa sostenuta: 

– dallo stesso soggetto per interventi su più unità immobiliari, la detrazione è riconosciuta per ciascuna unità immobiliare e pertanto la stessa spetta più volte considerando un limite di spesa (€ 5.000) per ogni unità immobiliare abitativa; 

da più soggetti per la medesima unità immobiliare, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in base alla spesa effettivamente sostenuta, considerando il limite massimo di spesa di € 5.000; 

– per interventi su parti comuni condominiali, la spesa massima agevolabile è di € 5.000 per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo, considerando distinti ed autonomi gli interventi effettuati sulle parti comuni da quelli eseguiti nella singola unità immobiliare “privata”. 

Il pagamento della spesa deve essere effettuato tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell’operazione.  Oltre al bonifico, è possibile utilizzare anche assegni (bancari, postali, circolari non trasferibili) / carte di credito / debito / bancomat. Non risulta necessario l’utilizzo dello specifico bonifico dedicato alle spese di recupero edilizio / riqualificazione energetica e pertanto sui pagamenti in esame non è prevista l’applicazione della ritenuta dell’8% operata da banca / posta al momento dell’accredito al beneficiario.

Per fruire della detrazione in esame è necessario che nella fattura / documento commerciale siano indicati:

  • codice fiscale del beneficiario;
  • descrizione dell’intervento effettuato, idonea a ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili. 

Infine ai fini della fruizione della detrazione specifichiamo che:

  • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico / artistico, vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ridotte del 50%; 
  • in caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi in esame, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita all’acquirente salvo un diverso accordo tra le parti; 
  • in caso di decesso dell’avente diritto, le quote di detrazione ancora spettanti si trasferiscono all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. 
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