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Bonus partite IVA e imprese e non imponibilità

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate
Circolare BFA22.041
Rif. Risposta a interpello n. 516 del 18.10.2022 Agenzia delle Entrate - art. 10 bis dl n. 137/2022 - DL 137 2020

Nella circolare di oggi affrontiamo il tema della non imponibilità dei bonus covid erogati dopo la fine dello stato di emergenza così come esposto dall’Agenzia delle Entrate con la la risposta n. 516 del 18.10.2022.

L’intervento dell’Agenzia è partito dall’analisi della norma prevista dal Decreto Ristori (dl 137/2020), che riconosce l’esenzione fiscale dei bonus Covid erogati a imprese e a lavoratori autonomi. 

L'istanza

La risposta dell’agenzia del 18 ottobre scorso  vede la sua stesura a seguito dall’istanza presentata da un contribuente che ha ricevuto un sussidio straordinario da una provincia per supportare gli operatori economici di settori particolarmente colpiti dall’emergenza economica causata dalla pandemia Covid, avvenuta dopo la cessazione del correlato stato di emergenza (fissata al 31.03.2022). Il contribuente ha quindi richiesto all’Agenzia qual è il trattamento fiscale applicabile al bonus in esame. 

In particolare, il contribuente chiede se sia applicabile la previsione dell’art. 10 bis (Decreto Ristori) in base al quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura assegnati in via eccezionale in conseguenza dell’emergenza Covid, da chiunque erogati e sotto qualsiasi forma, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini Irap.

È importante segnalare che il sussidio è stato temporalmente concesso dopo il 31.03.2022, ma i requisiti per l’ottenimento dello stesso trovano la loro origine proprio nella situazione esistente in pendenza dello stato di emergenza, in quanto la finalità del beneficio è quella di sostenere le imprese particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell’emergenza.

Le condizioni

Nella risposta formulata, l’agenzia delle entrate  evidenzia chiaramente come la previsione dell’art. 10 bis sia di carattere generale e sia finalizzata a ricomprendere qualsiasi agevolazione erogata in via eccezionale per fronteggiare l’emergenza covid. Dunque, per valutare la possibilità di applicare tale norma al sussidio, vengono esaminati (con esito positivo) sia la natura di eccezionalità del contributo che il suo legame con l’emergenza covid.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate l’obiettivo della norma è di agevolare gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e i lavoratori autonomi che maggiormente hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19.

L’agevolazione è quindi applicata ai sussidi straordinari diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza Covid erogati dagli enti a sostegno di imprese e lavoratori autonomi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate afferma quindi la non concorrenza delle somme (quelle precedenti la data del 31 marzo e di quelle successive) alla formazione del reddito imponibile.

In termini pratici e con riferimento all’adempimento dell’ “autodichiarazione aiuti di Stato”, per gli aiuti che saranno oggetto dell’adempimento con scadenza il prossimo 30 novembre, l’ indicazione dell’agenzia valorizza le modalità di compilazione della sezione II della dichiarazione aiuti per la sezione “altri aiuti”. Nei casi in cui un aiuto non sia specificatamente indicato tra quelli contenuti nella tabella elencata nelle istruzioni all’auto-dichiarazione, è necessario è altamente probabile che di tale aiuto si debba tenere conto nella sezione “altri aiuti” (sempre che la finalità sia quella di compensare gli effetti negativi dell’emergenza covid).

Non imponibilità e data

Dalla risposta qui esaminata, infine, viene definito che la previsione di non imponibilità di cui all’art. 10 bis del dl n. 137/2020 opera a prescindere dall’epoca di concessione (erogazione) o incasso del beneficio. Ai fini dell’irrilevanza Irpef/Ires e Irap, elementi essenziali sono la natura e la finalità dell’agevolazione, non la data.

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