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Adeguati assetti obbligatori per tutte le società

Circolare BFA23.022
Rif. Art. 375 del D.Lgs. 14/2019 - Art. 3 del D.Lgs. 14/2019.

Una data importante per le aziende italiane è stata quella del 15 luglio 2022 perché è entrato in vigore l’obbligo di adeguati assetti previsto dalla legge 155/2017 che si allinea alle direttive europee in materia di diritto fallimentare.

Quello che spesso non viene preso in considerazione è il fatto che la riforma del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza riguarda le imprese in crisi, ma anche quelle non in crisi tese alla ricerca di nuovi strumenti per la crescita.

Infatti l’art. 2086 del codice civile al secondo comma stabilisce che “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Nella circolare odierna vediamo in dettaglio soggetti e normativa al fine di “mettere in campo” adeguati assetti.

Il comma 2 dell' art. 2086 c.c. e i commi 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019

L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L’obbligo degli adeguati assetti aziendali, posto dall’art. 2086, co. 2, c.c., riguarda – a partire dal 16.3.2019, ai sensi dell’art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 – tutte le società, a prescindere dal fatto che siano di capitali o persone, e dalle relative caratteristiche dimensionali. 

L’art. 2086, co. 2, c.c. non interessa, al contrario, l’imprenditore individuale, la cui disciplina – recata dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore soltanto dal 15.7.2022 – impone il dovere, in capo a costui, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 

Peraltro, l’imprenditore collettivo e quello individuale sono accomunati dall’applicazione dei co. 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 14/2019, secondo cui la struttura aziendale deve consentire di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • individuare gli squilibri patrimoniali, finanziarie e reddituali
  • accertare la sostenibilità dei debiti e la sussistenza della continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi;
  • intercettare specifici debiti scaduti nei confronti dei dipendenti, dei fornitori, delle banche e degli intermediari finanziari, nonchè dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Agente della Riscossione).

L'obbligo di adeguati assetti aziendali e gli aspetti operativi

Relativamente ai profili operativi dell’obbligo posto a carico alla società, si dovrebbe ritenere che l’adeguatezza dell’assetto organizzativo sia perseguibile mediante l’implementazione di regole e procedure dirette ad assicurare la corretta attribuzione del potere decisionale, con riguardo alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. A questo proposito, si ricorda che secondo la norma CNDCEC 3.5., dettata per il comportamento del Collegio Sindacale, un assetto organizzativo è ritenuto adeguato quando:

  • è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali, basandosi sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, e sulla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun ruolo;
  • permette la precisa indicazione dei principali fattori di rischi aziendale, il monitoraggio e la corretta gestione.

L’assetto amministrativo e contabile deve, invece, ritenersi adeguato se garantisce il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi, quali, ad esempio:

  • l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;
  • la rilevazione contabile tempestiva, regolare, corretta, completa e, pertanto, attendibile;
  • la produzione di dati utili per l’assunzione delle decisioni gestionali, la salvaguardia del patrimonio aziendale e la redazione del bilancio d’esercizio;
  • la gestione integrata dei rischi.

Conseguentemente, la suddetta adeguatezza degli assetti aziendali presuppone un approccio ordinato alla gestione, che richiede la sussistenza di alcune circostanze essenziali:

  • l’organigramma per funzioni;
  • i flussi informativi attendibili;
  • analisi dei rischi, dei punti di forza e debolezza;
  • un reporting periodico, con frequenza preferibilmente trimestrale;
  • la verifica dei margini consuntivi, suddivisi anche per divisioni o business units, e la corrispondente stima prospettica.
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