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Esenzione POS per i tabaccai e disciplina contratti a termine

Aggiornamenti
Circolare BFA23.026
Rif. L. 3 luglio 2023 n. 85 -
DL n. 179/2012 - DL n. 36/2022 - Determinazioni A. Dogane 24.10.2022, n. 484555/RU e26.6.2023, n. 355282/RU

Con l’inizio del mese di luglio affrontiamo due temi che vedono implicazioni recenti per una vasta platea di soggetti.

Esaminiamo in primo luogo le novità apportate dal Decreto Lavoro alla disciplina dei contratti a termine e della somministrazione.

Nel secondo approfondimento trattiamo invece la recente revoca da parte dell’Agenzia delle Dogane per l’esenzione dall’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS per i tabaccai / titolari di patentino.

Le novità del Decreto Lavoro per i contratti a termine

Con la legge di conversione del DL 48/2023 sono state apportate alcune integrazioni e novità per il contratto a tempo determinato,  sul tema delle causali per l’instaurazione di un rapporto a termine di durata superiore a 12 mesi o per la sua proroga; rimane invece sempre la stessa la durata complessiva del rapporto che non può essere superiore ai 2 anni. 

La prima novità introdotta dalla legge di conversione riguarda l’esonero dalla necessità di una causale anche per il rinnovo del contratto a termine se la sommatoria dei contratti che si succedono non supera l’anno. Se quindi, la sommatoria rimane confinata entro l’anno, anche per il rinnovo non è più necessaria l’indicazione di una delle causali previste dalla legge. Questo offre maggiori possibilità di stipula di nuovi rapporti a termine quando il precedente contratto sia stato di breve durata. 

L’altro importante cambiamento riguarda una sorta di azzeramento del contatore in materia di durata del contratto a termine, al fine di stabilire quando si supera il limite dei 12 mesi con proroghe o rinnovi, cosicché diventa necessaria l’introduzione di una causale per proseguire nel rapporto fino a 24 mesi.

In particolare, dal 5 maggio 2023 possono essere stipulati nuovi contratti a termine ovvero può esserne disposta la proroga senza considerare, al fine del raggiungimento del limite di 12 mesi e della conseguente necessità di una causale, la durata dei rapporti a termine sottoscritti prima di tale data.

Occorre, però, tenere presente che questo vale solo per il limite dei 12 mesi e non per quello relativo alla durata complessiva di 24 mesi, in ordine al quale continuano a computarsi anche i periodi lavorati in forza di contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Lavoro. 

Contratti di Somministrazione

In materia di somministrazione, la legge di conversione ha introdotto modifiche alla disciplina della somministrazione a tempo indeterminato per quanto riguarda il limite del 20% dei somministrati rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore. Sono stati esclusi dal computo per il raggiungimento della soglia stabilita dalla legge sia i lavoratori assunti con contratto di lavoro in apprenditato, sia una serie di altre categorie di lavoratori. 

Risultano quindi, esenti dai limiti quantitativi previsti per la somministrazione a tempo indeterminato:

– i lavoratori iscritti alle liste di mobilità;

– i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali; 

– i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Revoca Esenzione Pos per tabacchi e valori bollati

Il DL n. 179/2012 prevede che l’obbligo di attivazione del POS per soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, ossia commercianti e prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

A fine 2022 l’Agenzia delle Dogane aveva disposto il non assoggettamento all’obbligo di attivazione del POS a favore di tabaccai / titolari di patentino in relazione alle vendite di generi di monopolio, valori postali / bollati. 

Ora, a partire dal 26 giugno 2023, la stessa Agenzia ha revocato la citata esenzione dall’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS con riferimento ai predetti beni. Il cambiamento di direzione dell’Agenzia della Dogane sembra essere dovuto al crescente impiego e nell’evoluzione “dell’offerta degli strumenti di pagamento elettronico, oggetto di innovative politiche commerciali ed iniziative di settore in continua evoluzione, trattandosi di mercato particolarmente dinamico, anche dal punto di vista delle tecnologie impiegate e degli attori”. 

Per effetto della revoca è importante ricordare che dal 30 giugno 2022 è scattata l’applicazione delle sanzioni a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici, stabilita dal PNRR2.

La sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate: 

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile). 

La sanzione opera indipendentemente dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio. 

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