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Versamento delle imposte 2023: scadenze e rinvii

Circolare BFA23.025
Rif. Comunicato stampa MEF 14 giugno 2023 n. 98; art. 17 DPR 435/2001, art. 1 del DL 61/2023, art. 20 del DLgs. 241/97.

Nell’aggiornamento di oggi trattiamo le scadenze fiscali 2023, tema ricco e articolato anche alla luce di proroghe e rinvii diversi in base ai soggetti coinvolti. Ad intervenire in materia anche il comunicato stampa del MEF n. 98 del 14 giugno 2023 e il DL 61/2023 riguardante i soggetti alluvionati.

Le scadenze delle imposte da modelli REDDITI SC e IRAP 2023

Le società di capitali e gli enti commerciali ed equiparati sono tenuti a versare il saldo relativo al 2022 e la prima rata di acconto per il 2023 di IRES e IRAP risultanti dalle relative dichiarazioni entro “l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. 

La scadenza del 30 giugno 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, interessa i soggetti aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Di conseguenza, i termini per il versamento delle somme dovute senza la maggiorazione dello 0,4% sono:

– il 30 giugno 2023, per i soggetti che approvano il bilancio entro il 31 maggio 2023;
– il 31 luglio 2023, per i soggetti che approvano il bilancio dopo il 31 maggio 2023 ed entro il 30 giugno 2023. 

Resta ferma la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, versando quindi l’importo maggiorato dello 0,4%, rispettivamente, entro il 31 luglio 2023 oppure entro il 30 agosto 2023 e in ogni caso, se il bilancio non è approvato entro i termini di legge, il versamento deve comunque essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del relativo termine. 

Con un comunicato stampa di giugno il MEF ha poi previsto la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023 dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al previsto limite di 5.164.569 euro. 

Per quanto concerne i soggetti alluvionati, quelli che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i quali devono essere effettuati in un’unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. La sospensione in esame sembra riguardare la generalità dei versamenti compreso, ad esempio, il “contributo di solidarietà temporaneo”.

Scadenza al 30 giugno per i contribuenti senza proroga

Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti che non possono beneficiare della proroga al 20 luglio 2023 annunciata con il comunicato del MEF di giugno devono provvedere a effettuare i versamenti del saldo 2022 e del primo acconto 2023 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP. 

Tali versamenti possono essere effettuati, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, entro il 30° giorno successivo ai termini previsti. Con riferimento al 2023, tale termine scadrebbe il 30 luglio 2023 che, cadendo di domenica, slitta al successivo 31 luglio.

Considerato quanto stabilito per i contribuenti ISA, la scadenza del 30 giugno (senza la proroga) riguarda quindi:

– le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;

– i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Entro il 30 giugno i suddetti soggetti sono tenuti a versare il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto per l’anno 2023, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi IRPEF/IRES e alla dichiarazione IRAP. 

In relazione ai soggetti passivi IRES non in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga, il termine del 30 giugno deve essere rispettato dai soggetti “solari” che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2023, e dai soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto 

Si ricorda che, sia per i soggetti passivi IRPEF che per i soggetti passivi IRES, i termini previsti per il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi si applicano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono a essi collegate, ad esempio: 

– le addizionali e le maggiorazioni IRPEF e IRES;
– l’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza;
– la cedolare secca sulle locazioni;
– le imposte patrimoniali dovute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
– l’imposta sostitutiva sul capital gain in “regime di dichiarazione”;
– l’IVA dovuta per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
– il diritto annuale alle Camere di Commercio. 

I contribuenti, possono rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. 

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine del mese per gli altri soggetti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. 

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