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Il calcolo della Flat Tax e il Bonus Carburante nell’Autotrasporto

Aggiornamenti
Circolare BFA23.027
Rif. Art. 1 commi 55- 57 della L. 197/2022; circolare nr. 18 Agenzia delle Entrate
DL n. 144/2022; DL n. 176/2022; Legge n. 197/2022; Legge n. 85/2023

Con l’articolo di oggi esaminiamo due aggiornamenti impattanti a livello fiscale e in ambito delle agevolazioni per le imprese.

In particolare facciamo riferimento alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di calcolo della flat tax incrementale e alla conversione del Decreto Lavoro che ha confermato i bonus carburante per il settore autotrasporto.

Il Calcolo della Flat Tax

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dalla legge di bilancio 2023. 

Viene confermata la platea dei soggetti ammessi alla misura, ossia le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale. 

Sono inclusi  nell’agevolazione anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. 

Rimangono invece escluse dall’agevolazione le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario, ad eccezione dell’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023. 

Sono inoltre esclusi dalla flat tax i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, ma possono godere dell’agevolazione gli imprenditori individuali e i professionisti che possiedono partecipazioni nei predetti enti societari; in tal caso, la tassa piatta opera solo per il  reddito derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo. 

Diverso il caso in cui il la partecipazione nella società di persone o di capitali sia detenuta in regime d’impresa, in cui il  reddito conseguito rappresenta componente del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale, senza esclusioni. 

Vengono confermate le modalità di calcolo della tassa:

  • Bisogna effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
  • Va quindi applicata alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022. 
  • Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%. 

I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD. 

Nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta de- termina l’aver utilizzato il regime forfetario, oppure il regime di vantaggio (riferimento aggiunto rispetto alla bozza di circolare) in uno degli anni del triennio 2020- 2021-2022; 

La flat tax invece può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; 

 Per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento va:

  ragguagliato all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno; 

– confrontato tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato. 

Per il periodo d’imposta 2024, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF. 

Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 rimangono invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti. 

Il Bonus carburante per il settore dell'Autotrasporto

Con la conversione del Decreto Lavoro è stato confermato, per il primo / secondo trimestre 2022 / secondo semestre 2022,  il riconoscimento dei crediti d’imposta per le imprese:

− esercenti l’attività di trasporto merci in c/proprio e in c/terzi; 

− che effettuano il servizio di trasporto di persone;

Bonus carburante nel caso di imprese di trasporto beni primo trimestre 2022

È confermata l’erogazione di un contributo: 

  • sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio (iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 24-ter, D.Lgs n. 504/95). 
  • pari alla misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1 trimestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

 Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta

Il bonus carburante in esame:

  • è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Non operano i seguenti limiti:

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ricordiamo, infine,che i crediti d’imposta vanno utilizzati entro il 31.12.2023.

Bonus carburante nel caso di imprese di trasporto beni secondo trimestre 2022

È confermato il riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia, esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t e iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi.

In particolare l’erogazione del contributo è:

  • sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di merci; 
  • pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta 

 Il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
  • non operano i seguenti limiti: 

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;

– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Bonus carburante imprese trasporto di persone 2 semestre 2022

É confermata la destinazione di € 15 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore:

  • dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni 

del MIT o di Regioni / Enti locali;

  • dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente). 

È quindi confermata l’erogazione di un contributo:

  • sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di persone su strada;
  • pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 semestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 15 milioni), per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività (al netto IVA), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

Le caratteristiche del bonus carburante spettante alle imprese di trasporto di persone sono le stesse di quelle previste per le imprese di trasporto beni relativamente al bonus carburante del primo trimestre 2022 sopra esaminate. 

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