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Proroga dei termini per la Rottamazione Quater

Scadenza al 30 Giugno 2023
Circolare BFA23.017
Rif. Comunicato stampa del MEF n. 68 del 21 aprile 2023 - Legge n. 197/2022

Nell’ambito della Rottamazione-quater, una novità recente è intervenuta con il comunicato stampa del 21 aprile 2023, da parte del MEF, che ridefinisce il termine per presentare la domanda di adesione alla procedura, rinviandolo dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, all’art. 1 co. 231-252 la “Rottamazione-quater”, la nuova procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento relative ai debiti tributari e contributivi contenute in carichi affidati all’agente della riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

L’agevolazione per il contribuente consiste nello stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative; questo sul piano pratico comporta che siano dovute unicamente le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella e di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive.

Proroga Scadenze

Nel comunicato stampa del 21.4.2023 il MEF specifica che conseguentemente al cambiamento del termine di presentazione della domanda risulta “differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate- Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. Inoltre, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023”.

Le nuove scadenze possono allora essere così riepilogate:

  • presentazione della domanda: entro il 30 giugno 2023;
  • comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate – riscossione: entro il 30.9.2023;
  • versamento unica soluzione / prima rata (max 18): entro il 31.10.2023.  

Carichi - presentazione della domanda e modalità operative di accesso

  • Rientrano nella rottamazione-quater i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022.
  • La presentazione dell’apposita domanda consente ai contribuenti di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:

– affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale; 

– maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

 

A questo scopo il soggetto interessato può:

– richiedere sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il Prospetto informativo” contenente l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere definiti nonché l’importo dovuto in caso di adesione alla “rottamazione”;

– presentare la domanda utilizzando il servizio on-line disponibile all’indirizzo:

https://www. agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di- adesione; 

la domanda può essere presentata solo dal contribuente, non quindi dall’intermediario abilitato mediante Entratel.

Bisogna necessariamente usare l’applicativo telematico messo a disposizione sul sito, non essendo possibile inviare la domanda a mezzo PEC.

La domanda va presentata quand’anche la rottamazione non abbia costi, si pensi ai ruoli relativi a sole sanzioni o interessi.

 

  • entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente l’importo delle somme o delle rate da versare, con le relative scadenze (entro la stessa data dovrà essere comunicato l’eventuale diniego della richiesta avanzata, con evidenza delle motivazioni di rigetto della stessa – l’eventuale diniego potrà essere impugnato davanti al giudice tributario). Dopodiché, al fine del perfezionamento della procedura, il pagamento dovrà essere tempestivo. Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, infatti, che sia superiore a cinque giorni dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme comporta la decadenza dal beneficio in oggetto. In base alle nuove scadenze, il pagamento della prima o unica rata ha come termine il 31 ottobre 2023, mentre la seconda rata, in base al calendario attuale e salvo eventuali modifiche future, ha scadenza il 30 novembre 2023. Sia la prima che la seconda rata dovranno essere pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, mentre le restanti (16) rate saranno di pari importo e avranno scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. I versamenti potranno avvenire mediante bollettini precompilati allegati alla comunicazione, tramite domiciliazione bancaria o presso gli uffici dell’agente della riscossione. È in ogni caso esclusa la compensazione.

Chi può beneficiare della Rottamazione

La rottamazione è fruibile: 

  • dai contribuenti che non hanno presentato domanda per le rottamazioni precedenti;
  • dai contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni e che sono decaduti a seguito di mancato pagamento delle rate;
  • dai contribuenti che hanno fruito del “saldo e stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e che sono decaduti a seguito di mancato pagamento delle rate;
  • dai contribuenti che hanno in corso rate relative al  “saldo e stralcio” e alle precedenti rottamazioni.
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