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I cambiamenti Irpef previsti dalla legge delega

Circolare BFA23.031
Rif. Legge del 9 agosto 2023, n. 111

La legge delega di riforma fiscale (n. 111/2023) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto. Il testo normativo prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF, secondo il principio di progressività e con l’intento di portare il sistema verso l’aliquota impositiva unica.

Anche se per comprendere la reale portata della riforma si dovranno attendere i decreti delegati e le circolari esplicative future, è utile la comprensione e l’analisi dei principali contenuti che la riforma fiscale definisce:

  • struttura dell’IRPEF;
  • revisione della tassazione d’impresa;
  • revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); 
  • graduale superamento dell’IRAP; 
  • razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA; 
  • revisione dell’attività di accertamento;
  • revisione del sistema nazionale della riscossione. 

Nella circolare odierna ci concentriamo sull’analisi dei principi per la revisione del sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente.

Tempistiche - Testi Unici - Disposizioni Finanziarie

La legge delega fissa in primo luogo le tempistiche per l’attuazione della riforma: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (29 agosto 2023) viene prevista l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con la revisione del sistema tributario. Gli stessi dovranno conformarsi ai princìpi costituzionali e al diritto dell’Unione europea e internazionale. 

Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere accompagnati da specifica relazione tecnica contenente anche gli effetti sul gettito. 

Testi Unici e Disposizioni Finanziarie 

L’adozione dei decreti legislativi da parte del Governo dovrà avvenire mediante la redazione di testi unici. 

L’obiettivo è quello, quindi, della codificazione della normativa fiscale al fine di semplificare il sistema tributario, migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali. 

In particolare i passaggi previsti sono quelli di:

– procedere ad un riordino sistematico della normativa fiscale attraverso la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 

– coordinare le norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, sotto un profilo sostanziale e formale, apportando le necessarie modifiche in modo tale da garantirne e migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica, anche alla luce dai decreti legislativi eventualmente adottati in forza della legge delega; 

– procedere all’abrogazione delle disposizioni che risultino incompatibili o non più attuali. 

Infine, viene stabilito il principio che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un aumento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall’applicazione della legislazione vigente. 

Revisione Irpef

Con riferimento alla revisione del sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche, l’obiettivo è quello della revisione e graduale riduzione dell’IRPEF nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.

Secondo la legge l’obiettivo di revisione dell’Irpef dovrà attuarsi attraverso il riordino di:

deduzioni, scaglioni di reddito, aliquote, detrazioni e crediti d’imposta. 

Dovrà quindi essere promosso il graduale perseguimento dell’equità orizzontale, attraverso la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell’ambito dell’IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione. 

  • Da evidenziare come novità preminente della legge delega è quella di previsione della possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso. 
  • È poi prevista la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito (ad oggi contenute sostanzialmente nell’art. 51 del TUIR) con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito individuati per l’assegnazione dei compensi in natura.
  • Un’ulteriore novità riguarda la previsione di applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, su: 

retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;
tredicesima mensilità;
premi di produttività (già oggi questi ultimi scontano in certi limiti un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali fissata nella misura del 5%). 

  • Viene, inoltre, prevista l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all’IRPEF.
  • Infine, viene richiamata l’opportunità di valutare l’introduzione di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici, per un periodo limitato di tempo,
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14 Settembre 2023
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