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Coronavirus: interventi a sostegno delle imprese

Misure urgenti di sostegno economico per lavoratori ed imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria
connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Circolare BFA20.019
Rif. DL n. 9/2020

Misure di supporto alle imprese per emergenza COVID-19

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti di sostegno per lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria.

Cassa Integrazione ordinaria

Rientrano nel campo di applicazione della CIGO le aziende industriali, le cooperative di produzione e le aziende artigiane del settore edile e lapideo. Risultano, invece, escluse le altre aziende artigiane, il settore credito e assicurazioni, il settore agricolo e il settore terziario.

Fondo integrazione salariale (FIS)

Rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario tutti quei settori che non rientrano nella ambito di applicazioni della CIGO e per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale.
Il fondo risulta rivolto ai datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi apprendisti).

F.S.B.A (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’artigianato)

Rientrano nel campo di applicazione tutte le imprese artigiane, senza limiti dimensionali, e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni artigiane e dai sindacati confederali.

Cassa Integrazione in deroga

Estensione della tutela a tutti i datori di lavoro del settore privato esclusi dagli ammortizzatori sociali, con organico inferiore ai 5 dipendenti.
La durata della sospensione del rapporto non potrà essere superiore a tre mesi ed il dipendente dovrà risultare in forza alla data del 23/02/2020.
Le domande di concessione vanno presentate alla Regione interessata ed il trattamento sarà concesso con Decreto da trasmettere all’INPS in modalità telematica.
La Regione, unitamente al predetto decreto, invia la lista dei beneficiari all’INPS che provvederà all’erogazione diretta delle prestazioni.
Il datore di lavoro non può anticipare le prestazioni a carico dell’istituto che le liquiderà direttamente ai lavoratori.

Precisazioni

Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO o dell’assegno ordinario, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica è qualificabile come evento transitorio e non imputabile all’impresa o ai dipendenti, che consente il ricorso alla relativa prestazione di sostegno al reddito.
I lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

Ai fini della richiesta di intervento, il DL n. 9/2020 prevede un iter semplificato che dispensa, il datore di lavoro, dall’osservanza della consultazione sindacale (comunicazione preventiva alle RSA o RSU nonché eventuale esame congiunto).
E’ inoltre previsto che i periodi di trattamento CIGO concessi in relazione all’emergenza COVID-19 non siano computati ai fini delle durate massime previste.
In attesa delle necessarie istruzioni che dovranno essere fornite dall’INPS si ritiene che, per i relativi periodi di assenza dal lavoro, il datore di lavoro possa anticipare ai dipendenti i trattamenti a carico INPS ancorchè non ne abbia ancora fatta richiesta.

CONCLUSIONI

In conclusione, riteniamo utile ricordare che quanto disposto dal decreto, nell’ottica di minimizzare gli spostamenti e le presenze sul luogo di lavoro, raccomanda al datore di lavoro di favorire, ove possibile, l’istituzione dello smart working nonché la fruizione delle ferie e congedi.
In tale contesto, considerata la situazione di emergenza, la collocazione in ferie non richiede il consenso del lavoratore, il quale non può rifiutare la fruizione delle stesse.

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