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Conversione del Decreto Energia e Sanzioni POS

Circolare BFA22.021
Rif. Legge 34/2022 - DL n. 179/2012 - DL n. 152/2021
DL n. 36/2022
 -DM 24.1.2014

Recentemente è stato convertito in legge il Decreto Energia contenente una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica/gas naturale. 

In particolare, in sede di conversione, per quanto riguarda i crediti d’imposta, sono state confermate le agevolazioni già previste nel decreto e da noi trattate nella circolare BFA nr. 22015.

Oggi analizziamo invece due importanti aggiornamenti subentrati con la conversione:

– revisione dal 2023 della determinazione del bonus pubblicità;
– differimento dal 15.6 al 15.11.2022 del termine di versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni all’1.1.2022. 

Infine concludiamo con un approfondimento riguardante l’anticipazione della data di entrata in vigore per le sanzioni POS.

Le novità del Decreto Energia

Sostegno alla liquidità delle imprese 

Tra le misure adottate nell’ambito del DL n. 23/2020, “Decreto Liquidità” sono state previste specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell’emergenza COVID-19 ed in particolare l’accesso:

  • alle garanzie concesse dalla SACE spa; 
  • al Fondo centrale di garanzia PMI.

Ora, con l’art. 8 del Decreto in esame è confermata l’estensione:

  • a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022; 
  • fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022. 

Bonus pubblicità

Riassumiamo di seguito le modifiche che ha subito nel tempo l’agevolazione in esame: 

  • per il 2020: 

– l’art. 98, DL n. 18/2020, “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente); 

– l’art. 186, DL n. 34/2020, “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali; 

  • per il 2021 e il 2022:

– la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici; 

– l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV. 

Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati e non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente. 

Ora, a seguito della conversione in legge è previsto che dal 2023, il credito d’imposta in esame sia concesso, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. 

In altre parole a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non vengono più compresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche). 

Rivalutazione terreni / partecipazioni all’1.1.2022  

È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all’1.1.2022.
In sede di conversione è stato differito dal 15.6 al 15.11.2022 il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima. 

  • L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:
     in unica soluzione entro il 15.11.2022;
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati: 

– 1° rata → entro il 15.11.2022;
– 2° rata→ entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
– 3° rata → entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022. 

Anticipazione Sanzioni Pos

A partire dal 30 Giugno 2014 è stato introdotto l’obbligo di attivazione del POS per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali. 

Dopo 10 anni dall’emanazione del Decreto originario (2012), a partire dal prossimo 30.6.2022, scattano le sanzioni applicabili a commercianti, lavoratori autonomi e imprese che rifiutano di accettare i pagamenti elettronici. 

In particolare recentemente, con il “Decreto PNRR” era stato previsto: 

  •  l’obbligo per  professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso del POS al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere; 
  •  l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dall’1.1.2023 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici. 

Ora il “Decreto PNRR 2” ha modificato la data di inizio del regime sanzionatorio, anticipandola al 30.6.2022. 

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate: 

  • € 30;
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico. 

La sanzione in oggetto va applicata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio. 

I soggetti preposti all’accertamento della violazione sono gli ufficiali / agenti di Polizia giudiziaria nonché gli organi che sono “addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. 

L’art. 22 prevede la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:

  • all’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico; 

esclusivamente:

  • per gli strumenti di pagamento elettronico evoluti;
  • per i dispositivi direttamente connessi al Registratore Telematico (RT).

Ora, con l’art. 18, al fine di “garantire” all’Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all’evasione, viene esteso l’obbligo di trasmissione giornaliera dei predetti dati anche per i POS “non evoluti” e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.

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