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Il regime di contabilità semplificata e le liquidazioni iva trimestrali

Circolare BFA24.003
Rif. Art. 18 DPR n. 600/73 - Art. 14, Legge n. 183/2011

Nella circolare odierna approfondiamo il tema delle liquidazioni iva trimestrali e della contabilità semplificata.

Per determinare se la liquidazione periodica I.V.A. debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata, innalzati dalla Legge di Bilancio 2023.

Le imprese individuali / società di persone / enti non commerciali possono tenere la contabilità semplificata nel 2024 a condizione che i ricavi 2023 non siano superiori a:

− € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi; 

− € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività. 

Nel caso di mancato superamento dei limiti citati, la contabilità semplificata rappresenta la scelta consigliata; è possibile comunque tenere la contabilità ordinaria a fronte di una specifica opzione avente validità triennale. 

Contabilità: Ordinaria e Semplificata

La tenuta della contabilità semplificata, è consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano un determinato limite, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata:

− € 500.000 per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi; 

− € 800.000 per i soggetti esercenti altre attività. 

Individuazione dei Ricavi

Per individuare l’ammontare dei ricavi, in base agli artt. 57 e 85, TUIR vanno considerati, ad esempio, i seguenti componenti: 

  • corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  • assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
  • destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • contributi in c/esercizio a norma di legge. 

Va ricordato che in caso di inizio attività nel 2023 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di  attività devono essere ragguagliati ad anno.

Imprese con unica attività esercitata
 Attività  Ricavi 2023  Contabilità da adottare nel  2024
Prestazioni di servizi Fino a € 500.000 Semplificata
Oltre € 500.000 Ordinaria
Altre attività Fino a € 800.000 Semplificata
Oltre € 800.000 Ordinaria

Esercizio di più attività

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:

  • al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavidelle attività esercitate non sono distintamente annotati;
  • al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamenteannotati. Pertanto, se l’attività prevalentemente esercitata è:

– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;

– diversa da quella di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.

Si ritiene che anche con riferimento alla contabilità semplificata “per cassa” risulti applicabile quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla contabilità semplificata, e pertanto, dopo aver identificato l’attività prevalente, va verificato:

  • il rispetto del limite di ricavi riferito all’attività prevalente; e
  • il non superamento del limite di € 800.000 dei ricavi complessivi derivanti da tutte le attività svolte.

Imprese con attività miste SENZA distinta annotazione dei ricavi

Ricavi complessivi 2023

Contabilità da adottare nel 2024

Fino a € 800.000

Semplificata

Oltre € 800.000

Ordinaria

 

Imprese con Attività Miste CON distinta annotazione dei Ricavi
 

Attività

 

Ricavi attività prevalente 2023

Ricavi complessivi 2023

Contabilità da adottare nel 2024

Prestazioni di servizi

Fino a € 500.000

 

Fino a € 800.000

 

Semplificata

 

Oltre € 800.000  

 Ordinaria

 

Oltre € 500.000 —-
Altre attività

 

Fino a € 800.000  

Fino a € 800.000

 

 Semplificata

Oltre € 800.000

 Ordinaria

Oltre € 800.000 —–

 

Aspetti gestionali

Dopo aver verificato la possibilità di tenere la contabilità semplificata il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità. In particolare è possibile la tenuta di:

  • dei registri IVA e di 2 registri distinti (incassi / pagamenti); 
  • dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti; 
  • dei soli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento coincidente con la registrazione.

La scelta per tale presunzione, vincola per almeno 3 anni. In particolare i soggetti che effettuano tale scelta nel 2024 sono tenuti a comunicare l’opzione barrando la casella 1 di rigo VO26 del mod. IVA 2025. 

Opzione per la contabilità ordinaria

Come sopra illustrato, i contribuenti che per il 2023 soddisfano i predetti limiti (€ 500.000 / € 800.000) adottano nel 2024 la contabilità semplificata quale regime “naturale”, ferma restando la possibilità di optare, con le modalità previste dal DPR n. 442/97, per la tenuta della contabilità ordinaria. In particolare l’opzione è esercitata a seguito di: 

  • comportamento concludente;
  • comunicazione nel quadro del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata. 

Da tenere presente: l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

Tale vincolo triennale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è giustificato dal fatto che l’opzione in esame si riflette sulla determinazione del reddito.

Liquidazioni Trimestrali 2024

Le imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, possono optare, per liquidare l’IVA con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile. Tale possibilità richiede di maggiorare il saldo di ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%. 

Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente di effettuare le liquidazioni IVA trimestrali, come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, è “allineatoalle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità e di conseguenza va fatto riferimento agli importi sopra evidenziati. 

Attività

  Volume d’affari anno precedente 

Prestazioni di servizi

  non superiore a € 500.000

Altre attività

  non superiore a € 800.000

 

Per individuare le prestazioni di servizi (riferimento al DM 17.1.9) bisogna considerare quelle attività che hanno per oggetto le operazioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 3, DPR n. 633/72.
Con riguardo alla periodicità delle liquidazioni IVA 2024 è necessario quindi verificare il volume d’affari 2023, desumibile dal mod. IVA 2024. 

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività, per verificare la possibilità di effettuare le liquidazioni trimestrali è necessario distinguere a seconda che sia adottata la contabilità unificata per tutte le attività esercitate ovvero la contabilità separata per obbligo o per opzione.

Contabilità unificata

per tutte le attività esercitate

 I corrispettivi delle diverse  attività non sono  distintamente annotati  Va fatto riferimento, relativamente a tutte le  attività esercitate, al limite di € 800.000.
 I corrispettivi delle diverse  attività sono distintamente  annotati  Devono sussistere congiuntamente i seguenti  requisiti:

–  volume d’affari delle attività di prestazioni di  servizi non superiore a € 500.000;

– volume d’affari di tutte le attività  complessivamente considerate non superiore a €  800.000.

Contabilità separata per obbligo

ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72

 Le attività sono costituite  esclusivamente da prestazioni  di servizi o esclusivamente da  altre attività  I rispettivi limiti vanno applicati autonomamente.
  Pertanto il contribuente potrebbe effettuare  liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali  per l’altra.
 Una o più delle attività  comprendono sia prestazioni  di servizi che altre attività  Si applicano le regole previste nel caso di  contabilità unificata, differenziando in base  all’annotazione distinta / non distinta dei  corrispettivi.
Contabilità separata per opzione

ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72

 – ll volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi deve essere non superiore a € 500.000;

–  il volume d’affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a € 800.000.

 

Infine ricordiamo che il volume d’affari spesso non coincide con i ricavi rilevanti ai fini dell’individuazione del regime di contabilità adottabile. 

Di conseguenza, è possibile che risulti necessario tenere la contabilità ordinaria ma sia possibile effettuare le liquidazioni IVA trimestrali ovvero tenere la contabilità semplificata ma effettuare le liquidazioni IVA mensili. 

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