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Decreto Rilancio: le novità dopo la conversione in legge

Approvata in via definitiva la Legge di conversione
Circolare BFA20.051
Rif. DL n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77/2020

Novità sul Decreto Rilancio

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione possono essere considerate definitive le novità contenute nel c.d. “Decreto Rilancio”.

In sede di conversione le principali novità fiscali sono state confermate. Sono state comunque apportate una serie di disposizioni tra le quali si segnala la previsione:

– di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici / ibridi;

– del rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore previsto dal Codice della crisi d’impresa.

IRAP: saldo 2019 / acconto 2020

Le disposizioni relative al saldo IRAP 2019 e alla prima rata dell’acconto 2020 non hanno subìto modifiche in sede di conversione.

Si rammenta che l’esonero non opera per i soggetti “già in difficoltà” ai sensi dalla Comunicazione della Commissione UE “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Va comunque evidenziato che come chiarito dalla Commissione UE l’esonero può essere usufruito dalle micro / piccole imprese “già in difficoltà” al 31.12.2019 purché non soggette a procedure concorsuali di insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio / ristrutturazione.

Contributo a fondo perduto

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese / lavoratori autonomi / soggetti titolari di reddito agrario in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, non hanno subìto modifiche in sede di conversione.

Rafforzamento PMI

Credito d’imposta aumento di capitale

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale delle seguenti società:

  • spa;
  • sapa;
  • srl, anche semplificate;
  • società cooperative;
  • società europee;
  • società cooperative europee;

aventi sede legale / amministrativa in Italia.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società assicurative.

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2 milioni. La partecipazione “riveniente” dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:

  • presentino nel 2019 ricavi superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza “COVID-19”, una riduzione complessiva dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%;
  • abbiano deliberato ed “eseguito” dal 20.5 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

La distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento in esame comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo;
  • è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. A tal fine non operano i limiti di: € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020); € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

Credito d’imposta commisurato alle perdite eccedenti il patrimonio netto

È confermato che alle predette società che rispettano altresì i seguenti requisiti:

  • al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese “in difficoltà”;
  • presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
  • non si trovano nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia;
  • nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi / IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni);

è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

In sede di conversione il beneficio in esame è stato esteso anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva / fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19.5.2020.

La distribuzione di riserve prima dell’1.1.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, maggiorato degli interessi legali.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. A tal fine non operano i limiti di: € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020); € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

Il credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite sono tra loro cumulabili.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF.

L’efficacia delle novità in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Finanziamenti PMI

In sede di conversione sono state estese le misure di sostegno finanziario previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE, anche ai finanziamenti per i soggetti colpiti dal sisma verificatosi nel mese di maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nonché per soggetti colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017.

In particolare è previsto che:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Bonus canoni locazione immobili

È confermato il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni il credito in esame (60% della spesa) spetta nella misura del 20%.

Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi 2019. In sede di conversione tale previsione è stata estesa alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

Merita evidenziare che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:

  • enti non commerciali;
  • enti del Terzo settore (ETS);
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’agevolazione in esame:

  • è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa. In sede di conversione è stato previsto che per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni l’agevolazione spetta nella misura del 10%;
  • è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio, a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno. In sede di conversione è stato previsto che la riduzione del fatturato / corrispettivi non è richiesta ai soggetti che:
  1. hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019;
  2. a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni “colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”. In sede di conversione è stato altresì previsto che in caso di locazione il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone;
  • è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP salvo nel caso in cui la stessa sia stata ceduta al locatore da parte del conduttore in luogo del pagamento del canone;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

Non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il 2020);
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

L’agevolazione non è cumulabile con il “Bonus negozi e botteghe” del c.d. “Decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese.

Fondo compensazione pagamenti carte di credito / debito

In sede di conversione è stata prevista l’istituzione di un fondo (€ 10 milioni per il 2021), per la parziale compensazione, nei limiti del predetto importo massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate con carte di credito / debito nel periodo 19.7 – 31.12.2020.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al MEF.

Detrazione IRPEF investimenti PMI / start-up innovative

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.

L’investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative.

Va evidenziato che:

  • l’agevolazione è riconosciuta: con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell’apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell’investimento; nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis”;
  • l’investimento detraibile: non può eccedere la somma di € 100.000 per le start-up innovative / € 300.000 per le PMI innovative per ciascun periodo d’imposta; deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni. In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell’investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto maggiorato degli interessi legali.

Con riferimento alla detrazione relativa alle PMI innovative in sede di conversione è stato previsto che:

  • la stessa spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all’art. 29, DL n. 179/2012 che riconosce una detrazione IRPEF del 30% della somma versata dal contribuente nel capitale sociale della PMI;
  • sulla parte di investimento che eccede il limite di € 300.000 è fruibile la detrazione di cui al citato art. 29 nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis”.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al MISE.

Contributi acquisto autovetture nuove

In sede di conversione è previsto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 – 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:

  • con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
  • con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

In particolare:

  • per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000;
  • per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000.

Restano ferme le disposizioni che prevedono il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano ed immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa). Al sussistere dei nuovi requisiti, i contributi sono cumulabili.

L’acquirente persona fisica che:

  • nel periodo 1.7 – 31.12.2020 rottama un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km è tenuto al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato;
  • consegna per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1: intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / ad un familiare convivente alla data dell’acquisto; ovvero in caso di leasing, intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo / ad un familiare;

ha diritto ad un ulteriore incentivo di € 750, da sommare ai 1.500 € già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro 3 anni per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Pertanto:

  • nell’atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo;
  • entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il mancato riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione;
  • il contributo in esame è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale;
  • le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo:
  1. rimborsano al venditore l’importo del contributo;
  2. recuperano tale importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Non operano i limiti di: € 1.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti; € 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • conservano copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello della fattura di vendita, che deve essere trasmessa dal venditore.

Contributi acquisto veicoli elettrici / ibridi

In sede di conversione è previsto, a favore dei soggetti che nel 2020 acquistano (anche in leasing) ed immatricolano in Italia un veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, il riconoscimento di un contributo pari:

  • al 30% del prezzo d’acquisto fino ad un massimo di € 3.000;
  • al 40% del prezzo d’acquisto fino ad un massimo di € 4.000 qualora sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui il soggetto / familiare convivente sia proprietario / intestatario da almeno 12 mesi.

Il contributo in esame è riconosciuto fino a 500 veicoli acquistati nel 2020 e intestati allo stesso soggetto (in caso di società fra le quali sussiste un rapporto di controllo, ossia società in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, il limite è riferito al numero complessivo di veicoli acquistati).

Maxi ammortamento

Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2020 del termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Obbligo nomina organo di controllo / revisore

Con la modifica del Codice della crisi d’impresa in sede di conversione è stato previsto il differimento alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (in precedenza 2019) dell’obbligo da parte delle srl / società cooperative costituite al 16.3.2019 di:

  • nominare l’organo di controllo / revisore;
  • uniformare (se necessario) l’atto costitutivo / statuto.

Importazione mascherine chirurgiche / DPI

In sede di conversione, in deroga alle disposizioni vigenti, è stata prevista l’individuazione di criteri semplificati di validazione per l’importazione / commercializzazione di mascherine chirurgiche e DPI “che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza” COVID-19. Entro il 29.7.2020 (10 giorni dell’entrata in vigore della legge di conversione) le Regioni devono definire le modalità di presentazione delle domande di validazione e individuare le strutture competenti a tal fine.

Crediti d’imposta sanificazione / adeguamento ambienti di lavoro / acquisto DPI

Sono confermate le disposizioni relative:

  • alla promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:
  1. apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
  2. dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  3. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  4. sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI;
  • al riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro).

È inoltre confermata l’abrogazione delle agevolazioni e il contestuale riconoscimento a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) di un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di DPI / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti. In sede di conversione:
  1. è stato esteso il riconoscimento del credito alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale;
  2. è stata disposta la non rilevanza anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
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