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Crediti d’imposta e sostegni previsti dal Decreto Ucraina

Circolare BFA22.015
Rif. DL n. 21/2022 - DL n. 17/2022

Con il recente “Decreto Crisi Ucraina”, DL n. 21/2022, sono state introdotte una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica / gas naturale.

In particolare la norma prevede: 

  • un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale ma diverse da quelle energivore.
  • l’incremento del credito d’imposta, riconosciuto dal Decreto Energia a favore delle imprese energivore e a quelle a forte consumo di gas naturale;
  • la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rete mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022;
  • la possibilità per le imprese energivore / a forte consumo di gas naturale di cedere il credito d’imposta riconosciuto dal Decreto Energia.

Crediti d'imposta

Credito d’imposta aumento costo elettricità 

È riconosciuto un credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

  • diverse da quelle energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal “Decreto Energia”);
  • dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019. 

Il credito d’imposta: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022; 
  • non è soggetto ai limiti di: 

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo. 

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali. 

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). 

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di: 

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB; 
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. 

Credito d’imposta aumento costo gas naturale 

Alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. 

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019. 

Possono accedere al bonus in esame le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal “Decreto Energia”)

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022; 
  • non è soggetto ai limiti di: 

– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali. 

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.). 

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di: 

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB; 
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. 

Aumento bonus per imprese energivore e rateizzazione bollette

Il “Decreto Energia” riconosce due specifici crediti d’imposta:

  • pari al 20% delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;
  • pari al 15% delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Ora, il “Decreto Ucraina” va ad innalzare tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%. 

 

 

Credito d’imposta

 

DL  17/2022  DL 21/2022
Imprese energivore →

  20%

25%

per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022
 

Imprese a forte consumo di gas naturale →

  15%

  20%

spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022

Rateizzazione bollette forniture energetiche 

È prevista la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022 allo scopo di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

 Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia. 

La rateizzazione va richiesta al soggetto fornitore dell’energia elettrica/gas naturale.

Cessione Bonus a favore di Imprese Energivore/a forte consumo di gas

L’art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” riconosce alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 

Il “Decreto Energia”, prevede, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d’imposta rispettivamente pari: 

  • al 20% (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022; 
  • al 15% (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022. 

Ora, il Decreto Ucraina stabilisce espressamente che tali crediti:

  • vanno utilizzati entro il 31.12.2022;
  • non possono essere ceduti parzialmente;
  • sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. 

Aumento deduzione per autotrasportatori

Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente aumentata la spesa (ex art. 1, Finanziaria 2015) finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria delle spese non documentate. 

Un analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell’art. 6, comma 2, “Decreto Energia”.

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