fbpx

Registro dei Titolari Effettivi: nuova sospensione

Bloccata l'operatività del Registro fino al 9 settembre 2024
Circolare BFA24.020
Rif. D.Lgs. n. 231/2007 - DM n.: 55/2022; 16.3.2023; 12.4.2023; 20.4.2023; 29.9.2023; Circolare BFA24.015

Nella scorsa circolare del 17 aprile (BFA nr. 24.015) abbiamo trattato il tema del Registro dei Titolari Effettivi, annunciando la sentenza del Tar del Lazio che sanciva l’infondatezza dei ricorsi effettuati da alcune associazioni  fiduciarie. Per effetto di questa sentenza ritornava valido il termine dell’11 aprile 2024 per la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva.

Ora, con le ordinanze nn. 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate dalle associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività, e ha fissato le udienze per la trattazione del merito dei ricorsi in appello il 19 settembre 2024.

La decisione del Consiglio di Stato

Recentemente il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con 5 ordinanze, accogliendo i ricorsi cautelari presentati da alcune associazioni fiduciarie contro le predette sentenze del TAR del Lazio, ha:

  • sospeso l’esecutività delle stesse e di conseguenza l’operatività del Registro dei titolari effettivi (in particolare le CCIAA dovrebbero ora bloccare l’accesso ai dati contenuti nel Registro per effetto delle comunicazioni già inviate dai soggetti interessati);
  • fissato al 19.9.2024 la discussione del merito degli appelli in pubblica udienza.

Le conclusioni del Consiglio di stato sembrano dettate da due ragioni principali:

  1. i ricorsi presentati sono di particolare complessità ed esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento al tema della conformità tra diritto interno e quello Unionale.
  2. la sospensione della scadenza è dettata dal fatto che i soggetti sarebbero onerati di un complesso di adempimenti che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti”.

Le conseguenze a livello operativo

A livello operativo le conseguenze delle ordinanze del Consiglio di Stato possono essere così riassunte:

innanzitutto, in costanza della precedente sospensiva disposta dal TAR molte Camere di commercio territoriali hanno continuato ad accettare sia le pratiche di comunicazione che quelle di variazione della titolarità effettiva, consentendo in tal modo l’ulteriore popolamento del Registro.

Inoltre, a seguito della sentenza del TAR del 9 aprile, il MIMIT ha fissato all’11 aprile 2024 la scadenza del termine per la trasmissione delle pratiche del titolare effettivo e questo ha fatto sì che la nuova sospensiva disposta dal Consiglio di Stato intervenga a termini scaduti.

Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati