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La Conversione del Sostegni bis

I cambiamenti dopo la fiducia delle Camere
Circolare BFA21.034
Rif. Legge di Conversione DL 73/2021

Dopo la votazione del Senato la legge di Conversione del Sostegni-bis è stata approvata e quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le novità dovute ai diversi emendamenti sono molteplici, dalla proroga versamenti ISA, forfettari e minimi, modifiche ai crediti d’imposta per arrivare ai nuovi scadenzari per la Rottamazione dei Ruoli.

Nella circolare odierna esaminiamo le principali evidenze.

Proroga Versamenti per ISA e Soggetti IRES

Con la conversione  diviene definitiva l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, inclusi i minimi e i forfetari. Viene così superata la proroga al 20 luglio 2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM del 28 giugno 2021 .

Il differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno normalmente termini di versamento successivi al 30 giugno, in quanto la proroga al 15 settembre riguarda i versamenti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Reintroduzione Contributo a Fondo Perduto

L’art. 1 comma 30 del DL 73/2021 originariamente prevedeva un eventuale ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro, in presenza di risorse residuali. Per tale disposizione, successivamente abrogata viene riproposto con la legge di conversione il riconoscimento e vengono anche precisate le modalità di determinazione dell’ammontare della stessa.

È  richiesto infatti che i fruitori della misura di sostegno posseggano, in aggiunta al requisito relativo al livello di ricavi/compensi realizzati, anche quelli per il riconoscimento del Cfp introdotto dal Decreto Sostegni:

  • partita Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio;
  • calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 ovvero nell’anno 2020 rispetto al 2019.

Bonus Locazioni

Per ciò che concerne i crediti d’imposta,  con la conversione del DL 73/2021 viene data una nuova possibilità di accesso al bonus locazioni nella misura del 60%, 30%, per i primi 5 mesi del 2021, con ampliamento dei beneficiari.

Il limite dei ricavi viene triplicato ed è previsto un nuovo calcolo del calo del fatturato. Vi è inoltre una nuova misura del credito ridotto (40% e 60%) per i dettaglianti con ricavi superiori a 15 milioni di euro.

Posticipazione Rate Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio

Con la conversione del Sostegni-bis è stata rivista la ripresa dei versamenti delle rate 2020 relative alla Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio.
In particolare, in sostituzione al versamento entro il 31.7.2021 sono previste scadenze differenziate a seconda della rata di riferimento.

Viene invece confermato al 30.11.2021 il termine di versamento delle rate scadenti nel 2021. 

Per ciò che concerne la Rottamazione dei Ruoli il nuovo calendario prevede dunque che si devono pagare:

– entro il 31/07/ 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

– entro il 31/08/ 2021, la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

– entro il 30/09/ 2021, la rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

– entro il 31/10/ 2021, la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

– entro il 30/11/ 2021, le rate in scadenza il 28/02, il 31/03, il 31/05 e il 31/07 2021. 

Per quanto riguarda il Saldo e Stralcio riportiamo le scadenze nella seguente tabella:

Saldo e stralcio N° rata e scadenza originaria Scadenza post DL 41/2021 Scadenza post DL 73/2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al Saldo e Stralcio dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:

>> hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;

>> hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.

2° 31.03.2020 31.07.2021 31.07.2021
3° 31.07.2020 30.09.2021
4° 31.03.2021 30.11.2021 30.11.2021
5° 31.07.2021

Contratti a tempo determinato

Per ciò che concerne l’ambito del contratto a tempo determinato, il Sostegni- bis prevede una nuova condizione giustificatrice dei contratti a termine. Grazie a tale condizione è possibile superare il termine dei 12 mesi di durata, restando comunque nel limite massimo dei 24 mesi.

Inoltre, per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, l’applicazione della disposizione è valida fino al 30 settembre 2022.

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