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Sportivi dilettanti e nuovo regime fiscale

Circolare BFA22.046
Rif. Decreto correttivo (5 ottobre 2022 nr. 163) al D.Lgs. 36/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo alla riforma dello sport.

La revisione modifica diversi punti del precedente testo e le novità riguardano aspetti previdenziali sia del settore dilettantistico che di quello professionistico.

Tra i principali aggiornamenti del testo correttivo inoltre ricordiamo:

  • l’aumento della soglia dei compensi imponibili per i lavoratori dilettanti;
  • l’ampliamento della nozione di lavoratore sportivo allo scopo di includere altre importanti figure operanti nel settore;
  • la possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche per le cooperative e gli Enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore);
  • la definizione dei presupposti, nell’area dilettantismo, per la creazione di rapporti di lavoro sportivo autonomo tramite collaborazione coordinata e continuativa.

Nell’aggiornamento di oggi andiamo in particolare a esaminare gli aspetti fiscali e quelli contributivi per gli sportivi dilettanti.

Soglie Esenzione

In seguito al decreto correttivo alla Riforma dello Sport, dal 2023  le società sportive dilettantistiche devono rivedere l’ assetto tributario e previdenziale dei compensi erogati ai lavoratori impiegati nelle attività sportive.

In particolare la norma dell’art. 67, co. 1, lett. m), Tuir rimane valida solo fino a fine 2022 e dopo sarà da applicarsi solo per i direttori artistici/collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche;

Per il settore sportivo dilettantistico le regole dal 2023 cambiano nelle seguenti misure:

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI SPORTIVI DAL 1/01/2023

 

Limite  Reddito

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Obblighi associazione

Obblighi contribuente

Fino a € 15.000

 

Nessuna ritenuta

Franchigia esente

Oltre i € 15.000

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Ritenuta 23% a titolo di acconto+ Addiz. Irpef Regionale e comunale

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Vengono quindi modificate in aumento le fasce “di esenzione” da obblighi fiscali/contributivi applicabili alle somme corrisposte dalle associazioni/società dilettantistiche ai propri collaboratori. 

Di fatto, rispetto a prima, dal 2023:

  • Non esiste più la fascia a cui si applica la ritenuta “secca”;
  • La quota di franchigia è incrementata di €. 5.000 (da €. 10.000 ad €. 15.000); essa continua a non rilevare alla determinazione degli scaglioni Irpef applicabili agli importi eccedenti tale franchigia.

La figura del lavoratore sportivo

Dal 2023 risulteranno esclusi:

  • I premi di risultato ottenuti nelle competizioni sportive;
  • Inquadrati come premi, che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20%. 

Rimangono non soggetti ad Irpef:

  • i rimborsi di spese “documentati” relative a vitto, alloggio e viaggi/trasporto;
  • sostenute in occasione di prestazioni effettuate in trasferta fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione/società sportiva. 

La riforma aggiorna il concetto di “lavoratore sportivo” e lo definisce  come colui che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo. 

Inoltre dal 2023 la nuova disciplina troverà applicazione non solo a tutte le figure necessarie strumentali allo svolgimento dell’attività sportiva (atleti, allenatori, istruttori, massaggiatori, arbitri, giudici, Direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico), ma anche per le nuove figure espressamente introdotte, costituite dai tesserati che svolgono le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli organismi affilianti, tra quelle “necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva” (personale dedicato alla custodia, alla guardia, alla manutenzione, al marketing, all’animazione, ai posti di ristoro e agli shop all’interno degli impianti sportivi).

Contributi INPS

Dal punto di vista previdenziale, l’art. 35, D.lgs. 36/2021 dispone: “Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali (…) sono iscritti alla Gestione separata INPS”.

Con integrazione all’articolo  35 che come visto sopra prevede l’iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori sportivi, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e chi svolge prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, la riforma stabilisce che l’aliquota contributiva si applichi “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro”. 

Dunque, rispetto al passato:

  • si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di 5.000 euro;
  • oltre la quale il compenso sarà soggetto a contributi, ma non ad IRPEF fino alla soglia di €. 15.000; 
  • oltre quest’ultima soglia, si applicherà ordinariamente sia l’Inps che l’Irpef. 
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23 Novembre 2022
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