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La Finanziaria 2024 – Prime anticipazioni

Circolare BFA23.040
Rif. Finanziaria 2024

È recentemente approdato in Parlamento il disegno di legge della Finanziaria 2024. Il testo contiene disposizioni indirizzate alla riduzione degli oneri fiscali con l’obiettivo di sostenere i redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. La manovra, inoltre, affronta la materia della rottamazione del magazzino e apporta modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dalla “locazione breve” e  della plusvalenza dovuta a cessione di immobili oggetto di lavori con detrazione del 110%.

La bozza della Finanziaria, infine, presenta una serie di novità specifiche, che sono oggetto dell’analisi dell’articolo di oggi:

Fondo garanzia mutui prima casa - Welfare aziendale

È prorogato al 31.12.2024 il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1 Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. 

L’accesso al fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000: 

  • il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni di lavoratori con figli fiscalmente a carico. 

Per l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. 

Imposta sostitutiva premi - Abolizione aliquota iva ridotta del 5%

Per il 2024 è prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile,  salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017). 

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000. 

Abolizione aliquota iva ridotta del 5%

Intervenendo sulla Tabella A, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota IVA ridotta del 5%, è disposta la soppressione del: 

  • n. 1-quinquies) relativo a “prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette mestruali”. 

I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 e sono pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%; 

  • n. 1-sexies) relativo a:

– “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; 

–  preparazioni alimentari di farine,semole,semolini,amidi,fecole o estratti di malto perl ’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;

– pannolini per bambini;

– seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.

Con riferimento ai predetti prodotti:

  • è disposta la modifica a seguito della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%:

– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

– estratti di malto;

– preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso;

  • nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserita la modifica ai sensi della quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%;
  • nulla è disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%. 

Rivalutazione terreni e partecipazioni - Cessioni di beni a “turisti” extraue senza iva

Con la bozza della finanziaria viene riproposta la rideterminazione del costo d’acquisto di:

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. 

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. 

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

– alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
– al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. 

Cessioni di beni a “turisti” extraue senza iva 

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE privati”dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che: 

– il turista sia un soggetto “privato” domiciliato / residente in uno Stato extraUE;
– i beni acquistati siano destinati all’uso personale / familiare;
– i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nella formulazione vigente viene disposto che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa). 

Adesso nel disegno legge il predetto limite è ridotto a € 70. 

Interventi con 110 - Ritenuta bonifici spese recupero patrimonio edilizio/riqualificazione energetica

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto. 

Con particolare riferimento agli immobili oggetto di interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è stabilito che l’Agenzia delle Entrate verificherà, “sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati”, l’assolvimento dell’adempimento in esame, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l’Agenzia invierà al contribuente un’apposita comunicazione. 

Ritenuta bonifici spese di recupero patrimonio edilizio / riqualificazione energetica 

Viene previsto l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.

Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione - Ivie e ivafe - Diritti reali di godimento

È stata eliminata l’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Pertanto, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi). 

Ivie e ivafe

  • è aumentata dallo 0,76% all’1,06% l’aliquota relativa all’IVIE;
  • è stabilita nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari l’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

     

Diritti reali di godimento

I redditi derivanti dagli “altri diritti reali di godimento” sono ricompresi tra quelli disciplinati dall’art. 67, comma 1,  TUIR e costituiscono, pertanto, redditi diversi. 

Compensazione mod. f24

Crediti previdenziali / inail 

Dall’1.7.2024 anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. 

Inoltre

  • è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto:
  1. Datore di lavoro non agricolo

Decorrenza utilizzo compensazione crediti Inps: 

  • Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); 

ovvero 

  • dalla data di notifica delle note di rettifica passive. 
  1. Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

Decorrenza utilizzo compensazione crediti Inps: dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge. 

  1. Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS

Decorrenza utilizzo compensazione crediti Inps: dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. 

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata; 

Infine è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto 

Iscrizione a ruolo superiore a € 100.000 

Dall’1.7.2024 è esclusa la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali: 

  • i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione. 

L’impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate. 

Cessazione partita IVA - Assicurazione rischi catastrofali

La legge di bilancio 2023, prevede che se l’Agenzia Entrate rileva profili di rischio verso una partita IVA apri e chiudi, convoca il contribuente e se questi non si presenta alla convocazione o non fornisce documentazione idonea a dimostrate l’effettivo esercizio dell’attività, l’Agenzia Entrate emana provvedimento di cessazione attività e irroga una sanzione di 3.000 euro.

Il contribuente, dopo il provvedimento di cessazione, può riaprire partita IVA solo presentando idonea garanzia.

Ora la legge di bilancio 2024 estende la necessità di garanzia (rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.) anche nel caso riapertura partita IVA a seguito della notifica di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione anche nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell’attività.

Resta ferma l’applicazione della sanzione pari a € 3.000.

Iscro a regime - Esclusione titoli di stato dall'Isee

È previsto il riconoscimento a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. 

In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti: 

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023. 

Questi due requisiti devono sussistere durante la percezione dell’indennità.

  • aver prodotto, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda; 
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività  che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. 

Per ottenere l’indennità in esame il lavoratore deve presentare all’INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda. 

L’ammontare dell’indennità è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell’indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota sarà pertanto pari al 26,07%). 

Esclusione titoli di stato dall’Isee 

Nella determinazione dell’ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l’esclusione:

  • dei titoli di Stato di cui all’art. 3, DPR n. 398/2003;
  • dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. 

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