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Il codice della crisi d’impresa in vigore dal 15 luglio – Parte 2

La Composizione negoziata
Circolare BFA22.032
Rif. D.Lgs. n. 14/2019 - D.Lgs. n. 83/2022 - Direttiva UE n. 2019/1023

Come anticipato nella scorsa circolare, con il D.Lgs n. 83/2022 la procedura di composizione assistita della crisi è stata sostituita da quella di composizione negoziata della crisi.

All’interno dell’intervento legislativo, la principale novità è rappresentata dalla soppressione degli strumenti di allerta e anche degli Indici/ Indicatori della crisi (artt. 12 e 13).

Nel nuovo sistema, qualora l’imprenditore, si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario che ne rende probabile la crisi/insolvenza e risulta perseguibile il risanamento dell’impresa, può chiedere alla CCIAA la nomina di un esperto con l’utilizzo della Piattaforma telematica.

La procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d’impresa consente all’imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori.

All’utilizzo della stessa è collegato il riconoscimento di alcune misure premiali di natura tributaria, consistenti nella riduzione degli interessi/sanzioni, nonché nella possibilità di richiedere piani di dilazione, fino a 72 rate mensili, delle imposte dirette / IVA / IRAP / ritenute non ancora iscritte a ruolo.

In linea generale non è previsto l’intervento del Tribunale, salve specifiche ipotesi quali la richiesta da parte dell’imprenditore di misure protettive del patrimonio, dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ovvero a trasferire l’azienda o di uno o più rami della stessa.

Va infine evidenziato che qualora le trattative non portino ad una soluzione di tipo negoziale l’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

I Soggetti - Adempimenti dell'organo di controllo

I Soggetti

La procedura della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” in esame è utilizzabile da parte dell’imprenditore commerciale / agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. 

Adempimenti dell’organo di controllo

La sussistenza dei presupposti per la presentazione della domanda di composizione negoziata in esame è segnalata per iscritto agli amministratori da parte dell’organo di controllo (se esistente). Tale segnalazione:

  • è motivata;
  • è trasmessa con mezzi che assicurano la prova della ricezione;
  • contiene l’individuazione di un “congruo” termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in merito alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 2403, C.c.. 

La tempestività della segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’esonero / attenuazione della responsabilità in capo all’organo di controllo ex art. 2407, C.c.. 

Richieste: nomina dell'esperto e di applicazione misure protettive del patrimonio

Nomina dell’esperto

La richiesta di nomina dell’esperto indipendente va presentata da parte dell’imprenditore, tramite la predetta Piattaforma telematica, utilizzando lo specifico modello, il cui contenuto è stato definito dal Ministero della Giustizia con il citato Decreto 28.9.2021. 

All’atto della presentazione della domanda l’imprenditore deve inserire nella Piattaforma la seguente documentazione: 

  1. bilanci degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati presso il Registro Imprese, ovvero, per gli imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, dichiarazioni dei redditi / IVA degli ultimi 3 periodi d’imposta, nonché situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione della domanda; 
  1. progetto di piano di risanamento e relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata che riporti un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che lo stesso intende adottare; 
  1. elenco dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti scaduti / a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; 
  1. dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e dichiarazione attestante di non aver depositato ricorsi ex art. 40, D.Lgs. n. 14/2019; 

    5. certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;

    6. situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-riscossione; 

    7. certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;

    8. estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda. 

Dopo l’accettazione dell’incarico l’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall’organo di controllo / Revisore legale, se esistente. 

L’esperto, in caso di: 

  • sussistenza di una prospettiva di risanamento, incontra le parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento; 
  • mancanza di concrete prospettive di risanamento, ne dà notizia all’imprenditore e alla CCIAA che dispone l’archiviazione della domanda di composizione negoziata. 

Nel caso in cui, decorsi 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, non siano individuate soluzioni adeguate alla risoluzione delle condizioni di squilibrio, l’incarico dell’esperto è considerato concluso. 

L’ incarico prosegue per non oltre 180 giorni se le parti lo richiedono ovvero la prosecuzione si rende necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale in presenza della richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio ovvero di autorizzazioni a contrarre finanziamenti prededucibili / trasferire l’azienda. 

Richiesta di misure protettive del patrimonio 

L’imprenditore, qualora ritenga necessario proteggere il patrimonio da iniziative che, come evidenziato nella citata Relazione, “possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa”, contestualmente alla domanda di nomina dell’esperto o successivamente, può richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio stesso.

In tal caso i creditori, dal giorno della pubblicazione di tale richiesta nel Registro Imprese, non possono:

  • acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore; 
  • iniziare / proseguire azioni esecutive / cautelari sul patrimonio / beni / diritti con i quali è esercitata l’attività. 

La pubblicazione della richiesta impedisce, dal predetto giorno e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata, che siano pronunciate la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o l’accertamento dello stato di insolvenza. 

L’efficacia delle misure è subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al Tribunale con il quale l’imprenditore richiede la conferma / modifica delle misure protettive nonché l’adozione di provvedimenti cautelari necessari per il buon esito delle trattative. 

Con la domanda di nomina dell’esperto ovvero successivamente l’imprenditore può dichiarare che dalla pubblicazione della stessa e fino alla conclusione delle trattative / archiviazione della richiesta di composizione negoziata non si applicano nei suoi confronti:

  • gli obblighi di ricapitalizzazione in materia di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre 1/3 ovvero di riduzione al di sotto del minimo legale;
  • la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Gestione impresa in pendenza trattative - Richiesta autorizzazione al tribunale

Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

Nel corso delle trattative l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. 

Lo stesso gestisce l’impresa in modo tale da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico- finanziaria dell’attività d’impresa e: 

  • nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, sussistano concrete prospettive di risanamento, gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori; 
  • qualora compia atti di straordinaria amministrazione o effettui pagamenti non coerenti rispetto alle trattative / prospettive di risanamento, deve informare preventivamente l’esperto. Quest’ultimo, se ritiene che l’atto arrechi pregiudizio ai creditori, alle trattative / prospettive di risanamento, ne dà segnalazione all’imprenditore e all’organo di controllo. Nel caso in cui l’atto venga comunque compiuto, l’imprenditore deve informare l’esperto che può iscrivere il proprio dissenso nel Registro Imprese (l’iscrizione è obbligatoria se l’atto pregiudica l’interesse dei creditori). 

Richieste di autorizzazioni al tribunale 

L’imprenditore può richiedere al Tribunale l’autorizzazione: 

  • a contrarre finanziamenti (anche dai soci) prededucibili; 
  • a contrarre finanziamenti prededucibili da parte di una o più società appartenenti ad un gruppo; 
  • a trasferire l’azienda / ramo d’azienda, senza gli effetti ex art. 2560, comma 2, C.c. e pertanto con la liberazione, da parte del cedente, dei debiti relativi all’azienda ceduta anteriori al trasferimento ancorché i creditori non vi abbiano consentito. 

Il Tribunale concede l’autorizzazione dopo aver verificato la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori. 

Composizione negoziata - Misure premiali

Conclusione delle trattative (composizione negoziata) 

Una volta individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa, le parti possono alternativamente:

1. concludere un contratto con uno o più creditori qualora lo stesso, in base alla relazione  dell’esperto, risulti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni; 

2. concludere una convenzione di moratoria ex art. 62, D.Lgs. n. 14/2019; 

3. concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 (esclusione dall’azione revocatoria degli atti, pagamenti effettuati e garanzie sui beni del debitore e esenzione dai reati di bancarotta).

L’imprenditore può in alternativa:

  • predisporre il piano attestato di risanamento;
  • richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio prevista dall’art. 25-sexies, di seguito esaminata;
  • accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinate dal D.Lgs. n. 14/2019 (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziale), dal D.Lgs. n. 270/99 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), o dal DL n. 347/2003 (ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza). 

 

Effetti premiali 

Al fine di incentivare l’utilizzo della procedura in esame l’art. 25-bis, D.Lgs. n. 14/2019 prevede alcuni effetti premiali di natura tributaria. In particolare:

  • dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino al termine della composizione negoziata, gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale (1,25% dall’1.1.2022); 
  • le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’Ufficio sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo la presentazione della domanda di nomina dell’esperto;
  • le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito della domanda e oggetto di composizione negoziata sono ridotti della metà qualora l’imprenditore all’esito delle trattative richieda l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti / predisponga il piano attestato di risanamento / proponga domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio / acceda ad una procedura ex D.Lgs. n. 14/2019, D.Lgs. n. 270/99 o DL n. 347/2003;
  • qualora nel Registro Imprese sia pubblicato il predetto contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni ovvero l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, l’Agenzia delle Entrate concede, a fronte di una specifica richiesta sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, delle somme dovute e non versate a titolo di IRPEF / IRES / ritenute alla fonte / IVA / IRAP non ancora iscritte al ruolo.

 Si determina la decadenza automatica della rateazione in caso di: 

– apertura della liquidazione giudiziale / liquidazione controllata;

– accertamento dello stato di insolvenza;

– mancato pagamento anche di una sola rata alla relativa scadenza.

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