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Conversione Milleproroghe, cessione credito bonus edilizi e tassa vidimazioni

Approfondimenti di marzo
Circolare BFA22.012
Rif. DL 228/2021 (DL “Milleproroghe”) - L. 25 febbraio 2022 n. 15
Rif. Artt. 119, 120 e 121 - DL n. 34/2020 Art. 28 - DL n. 4/2022 - DL n. 13/2022
Rif. Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72 - Art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97 - CM 3.5.96, n. 108/E 
- RM n. 170/E

Con la prima circolare di marzo andiamo a riepilogare le ultime novità subentrate con l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

Accanto a questo argomento riportiamo anche l’aggiornamento sul ripristino della cessione dei crediti successiva alla prima e sulla tassa annuale della vidimazione dei libri sociali, di prossima scadenza.

Le modifiche del Decreto Milleproroghe

È entrata in vigore il 1° marzo 2022 la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge “Milleproroghe”. Ricapitoliamo qui di seguito le principali novità previste:

  1. In ambito societario, viene previsto che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Viene così sostituito nel primo comma dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, l’attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021. Gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche, pertanto, sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.
  1. Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” (art. 1 commi 1054 e 1056 della L. 178/2020), è stata prevista la proroga del termine “lungo” al 31 dicembre 2022 (in luogo dell’originario termine del 30 giugno 2022) per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2021. 
  1. In relazione ai bonus edilizi diversi dal superbonus del 110%, viene ammessa la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detraibilità è prevista dal comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 comma 29 della L. 234/2021). 
  1. Sul fronte della riscossione, invece, è stato aggiunto il comma 5-bis all’art. 13-decies del DL 137/2020, così che i debitori decaduti all’8 marzo 2020 che non hanno presentato domanda per la riammissione entro il 31 dicembre 2021 possano ancora presentare domanda di dilazione dei ruoli sino al 30 aprile 2022. Tuttavia, per essi la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.
  1. Viene altresì prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione. 

Ripristino Cessione dei crediti successiva alla prima

A seguito delle notevoli difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti, ad opera del “Decreto Sostegni-ter” al fine di arginare le distorsioni e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito, sono intervenuti nuovi aggiornamenti a livello normativo.

La nuova formulazione del citato art. 121 va considerata vigente a decorrere dal 26.2.2022. Dal punto di vista operativo non è però chiaro come applicare tale decorrenza ed è pertanto necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

In particolare è ora previsto che i crediti in oggetto possano essere oggetto di ulteriori 2 cessioni, oltre la prima, a condizione che le stesse avvengano tra soggetti appartenenti al settore bancario / assicurativo. 

Sono state inoltre introdotte una serie di altre misure volte a contrastare le frodi quali, l’impossibilità di porre in essere cessioni parziali del credito, l’inasprimento delle sanzioni applicabili ai certificatori / asseveratori, l’individuazione di un nuovo massimale delle polizze assicurative dei predetti soggetti e l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile. 

Cessioni Credito successive alla prima solo a determinati soggetti 

Con l’art. 1, DL n. 13/2022, viene previsto che, ferma restando l’impossibilità di successiva cessione del credito già oggetto di una cessione verso la generalità dei soggetti, è: 

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.

Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione): 

  • opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi; 
  • opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi; 
  • in entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24:

può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’Albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’Albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti. 

In altre parole il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario / assicurativo “controllato” e soggetto agli obblighi antiriciclaggio; 

non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente.

Vietata la Cessione Parziale del credito ricevuto

Come precedentemente evidenziato, il credito derivante dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 può essere oggetto di una sola cessione ovvero fino ad un massimo di 3 cessioni se le 2 successive alla prima sono effettuate a soggetti del sistema bancario/assicurativo.

Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate: 

  • Al credito è attribuito un codice identificativo univoco;
  • il credito così individuato, se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi). 

Quanto sopra trova applicazione a decorrere dai crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito inviata all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022. 

Cessione Altri Crediti

Con riferimento al credito d’imposta spettante nell’ambito degli interventi del PNRR a favore delle: 

  • imprese turistiche di cui all’art. 1, comma 8, DL n. 152/2021;
  • agenzie di viaggio e tour operator di cui all’art. 4, DL n. 152/2021;

l’art. 1, del Decreto in esame implementa i predetti articoli disponendo che: 

“il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.” 

I contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni sono nulli.

Il versamento della Tassa annuale Vidimazioni 2022

Entro il prossimo 16.3.2022 scade il termine per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali a carico delle società di capitali.
L’importo dovuto è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data dell’1.1.2022 ed è pari a: 

−  € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;

−  € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90

Soggetti obbligati

Come sopra accennato, la tassa annuale in esame è dovuta da spa, srl e sapa. 

Sono obbligate al versamento anche le società:

– in liquidazione ordinaria;
– sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile. 

In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dopo aver versato la tassa annuale, la società non è tenuta ad un ulteriore versamento in quanto non è necessaria una nuova vidimazione dei libri. 

Relativamente ad una società:

costituita a fine 2021 (ad esempio, il 19.11.2021);
– con chiusura del primo esercizio in data 31.12.2022;

si ritiene che la tassa sia dovuta per anno e non per periodo d’imposta. Pertanto in sede di costituzione, la società ha versato la tassa (dovuta) per il 2021 ed entro il 16.3.2022 verserà quanto dovuto per il 2022. 

Soggetti esonerati 

Non sono tenuti al pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti: 

  • società  cooperative e di mutua assicurazione.

In sede di vidimazione dei libri/ registri da parte di una cooperativa/ mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). Ciò è richiesto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società  di persone; 

  • consorzi che non assumono la forma di società  consortili;
  • società  di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
  • società  sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

Ammontare della tassa

La tassa annuale:

  • sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione, ecc.);
  • è deducibile ai fini IRES / IRAP; 
  • è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno. 

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale / fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento. Per il versamento relativo al 2022 va fatto riferimento al capitale sociale / fondo di dotazione all’1.1.2022. 

> Se il Capitale sociale/fondo dotazione all’1.1.2022 è inferiore o pari a € 516.456,90 la tassa dovuta è di € 309,87 

> Se il Capitale sociale/fondo dotazione all’1.1.2022 è superiore a € 516.456,90 la tassa dovuta è di € 516,46

Eventuali variazioni del capitale sociale / fondo di dotazione successive all’1.1.2022 non assumono rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2023). 

Modalità di versamento

Il versamento:

  • va effettuato tramite il mod. F24, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati. 

Codice tributo >>  7085 

Anno di riferimento >> “2022 

  • può essere compensato con eventuali crediti disponibili. 

Vidimazione dei libri

In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame. In particolare, relativamente alle vidimazioni effettuate nel 2022:

  • fino al 16.3.2022, la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento;
  • dal 17.3.2022, va esibita la fotocopia del mod. F24. 

Da tenere presente che per le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2022 la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) va versata esclusivamente tramite bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 

Regime sanzionatorio e ravvedimento 

Relativamente all’omesso / ritardato versamento della tassa annuale non è più prevista una specifica sanzione, pertanto il mancato/ritardato versamento potrà essere sanato tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

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