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Contribuzioni Enasarco 2023

Circolare BFA23.019
Rif. Regolamento Enasarco

I rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale e gli agenti sono soggetti alla contribuzione Enasarco per tutte le somme spettanti sulla base del contratto di agenzia. 

I contributi:

  • vanno corrisposti trimestralmente;
  • devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non pagate.

L’individuazione dei contributi è differenziata in base alla forma di esercizio dell’attività di agenzia, quindi a seconda che la stessa sia esercitata da ditta individuale / società di persone oppure società di capitali.

Le Regole e le aliquote

I contributi:

  • vanno corrisposti trimestralmente;
  • devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non pagate.
    Il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.

Se intervengono modifiche dell’atto costitutivo hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione. 

 A seconda della forma di esercizio dell’attività avviene un diverso tipo di individuazione dei contributi dovuti:

Ditta individuale Società di persone (snc/sas):  

– applicazione della specifica aliquota alle somme spettanti; 

– rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo. 

Società di capitali (spa / srl):

– applicazione di un’aliquota differenziata per scaglioni; 

– non è previsto minimale / massimale. 

Agente rappresentante di commercio
Forma esercizio attività Minimale / massimale
Ditta individuale titolare SI minimale contributivo SI massimale provvigionale
Società di persone soci
Società di capitali soci NO minimale contributivo NO massimale provvigionale

 

Per il 2023 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è confermata al 17%, nel rispetto dei minimali e massimali. L’aliquota va distribuita in parti uguali tra agente e preponente.

  • Preponente (casa mandante): aliquota 8,50%;
  • Agente: aliquota 8,50%.

Per i massimali provvigionali vale quanto segue:

  • Monomandatario: massimale € 42.435;
  • Plurimandatario: € 28.290.

 La contribuzione massima annua viene quindi così determinata:

  •  agenti monomandatari, pari a € 7.213,95 (42.435 x 17%);
  •  agenti plurimandatari, pari a € 4.809,30 (28.290 x 17%).

Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d’anno. 

Secondo il Regolamento ENASARCO il preponente è tenuto a comunicare l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente, anche in caso di superamento del massimale. 

Per gli agenti che operano in forma societaria, il Regolamento ENASARCO, prevede che il massimale sia riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili.

Per i minimali contributivi vale quanto segue:

  • Monomandatario: euro 950;
  • Plurimandatario: euro 476.

Per individuare i minimali contributivi vanno considerati il:

  • principio di produttività, in base al quale il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno. È quindi sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento al resto dell’anno.
  • principio di frazionabilità, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. In caso di inizio / cessazione del rapporto in corso d’anno, il minimale contributivo è calcolato per singolo trimestre. Quindi l’importo minimo da versare va determinato moltiplicando detto importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.

 

Inoltre l’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante.

Agenti giovani - Agenti Spa/Srl

 

Giovani agenti con età pari o inferiore ai 30 anni

È previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengono iscritti per la prima volta all’ENASARCO o, essendo già stati iscritti, venga conferito loro almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento del nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre 3 anni.

Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi  dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

In particolare in caso di iscrizione / ripresa attività nel 2023 l’aliquota contributiva:

  • per il 2023 è ridotta di 6 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi dell’11%);
  • per il 2024 è ridotta di 8 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 9%);
  • per il 2025 è ridotta di 10 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 7%).

 

Il minimale contributivo per ciascun anno agevolato è ridotto al 50% (per il 2023 è quindi pari a € 238 in caso di agente plurimandatario e a € 475 in caso di agente monomandatario).

L’agevolazione è applicabile solo agli agenti operanti in forma individuale.

 

Agenti in forma di Spa/Srl

Come sopra accennato, per gli agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl:

  • la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per 

scaglioni provvigionali;

  • non è previsto minimale contributivo / massimale provvigionale. 

Il Regolamento ENASARCO stabilisce che l’incremento di aliquota rispetto a quella del precedente Regolamento va ripartito in maniera paritetica tra agente e preponente. 

In particolare nel 2023 sono confermate le seguenti aliquote. 

Scaglioni provvigioni

Aliquota contributiva

Quota preponente

Quota agente

Fino a € 13.000.000

4%

3%

1%

Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000

2%

1,5%

0,5%

Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000

1%

0,75%

0,25%

Oltre € 26.000.000

0,5%

0,3%

0,2%

Modalità della distinta e termini di versamento

Il versamento all’Enasarco dei contributi dovuti è preceduto dall’invio di un’apposita distinta, da effettuare esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it 

Le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che questo comporti ulteriori versamenti. 

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, tramite:

– il sistema Sepa Direct Debit (SDD);

– PagoPA.

La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all’atto della liquidazione delle relative competenze.

 

Contribuzione 2023

Tipologia agente

Ditta individuale / snc o sas

Spa o srl (monomandatario o plurimandatario)

Monomandatario Plurimandatario
Aliquota contributiva

17%

fino a € 13.000.000

4%

da € 13.000.000,01 a € 20.000.000

2%

da € 20.000.000,01 a € 26.000.000

1%

oltre € 26.000.000

0,5%

Massimale provvigionale

€ 42.435

€ 28.290

Non sono previsti massimali / minimali
Minimale contributivo

€ 950

€ 476

Termini di versamento Primo trimestre 2023 22.5.2023 (il 20 cade di sabato)
Secondo trimestre 2023 21.8.2023 (il 20 cade di domenica)
Terzo trimestre 2023 20.11.2023
Quarto trimestre 2023 20.2.2024
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17 Maggio 2023
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