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Tracciabilità del pagamento per oneri detraibili dall’1.1.2020

Dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per gli oneri deducibili al 19%,
obbligo che, se non rispettato, preclude il riconoscimento della detrazione.
Circolare BFA20.007
Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020

Oneri detraibili e tracciabilità del pagamento

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per gli oneri deducibili al 19%, indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni.

“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

La nuova normativa ha stabilito:

Oneri detraibili oggetto di pagamento tracciabile

L’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile vale per tutti gli oneri  indicati all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni per i quali è prevista la detrazione IRPEF del 19%. 

Fanno quindi parte di questi oneri:

  • interessi passivi su mutui prima casa;

  • intermediazioni immobiliari su prima casa;

  • spese funebri;

  • spese per frequenza scuole o università;

  • assicurazioni rischio morte;

  • erogazioni liberali;

  • spese mediche;

  • spese veterinarie;

  • affitti studenti;

  • abbonamenti a servizi di pubblico trasporto;

  • iscrizione figli a palestre, piscine e altre strutture sportive.

Tracciabilità del pagamento e riconoscimento della detrazione

La tracciabilità del pagamento relativa agli oneri deducibili al 19%, è un obbligo che, se non rispettato, preclude il riconoscimento della detrazione.

La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15 del TUIR è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, quali:

  • bonifici bancari o postali;

  • carte di debito, di credito e prepagate;

  • assegni bancari e circolari.

È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti.

È possibile pagare con strumenti non tracciabili (in contanti), senza il venir meno del beneficio soltanto i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel caso non vi sia certezza circa l’inquadramento della spesa sanitaria in una delle fattispecie escluse dal nuovo obbligo, si consiglia il pagamento tracciato.

Esclusioni tracciabilità di pagamento

La tracciabilità del pagamento non è obbligatoria per 

  • le spese deducibili previste dall’art. 10 del TUIR, salvo che non sia già contemplato dalla norma (come accade, ad esempio per la maggior parte delle erogazioni liberali);

  • le spese per cui è possibile beneficiare di una percentuale di recupero diversa dal 19%. Si tratta di quegli oneri per cui è previsto un recupero del 26%, 30% o 35% per i quali, tuttavia, è già richiesta la tracciabilità del versamento (ad esempio per erogazioni alle ONLUS e per iniziative umanitarie);

  • le spese la cui detrazione è di tipo forfetario (ad esempio per i canoni di locazione).

Spese Sanitarie e Dispositivi medici

La Legge di Bilancio 2020 ammette la possibilità di pagare con strumenti non tracciabili (contanti), senza il venir meno del beneficio:

  • i medicinali; si ritiene siano compresi i farmaci “da banco”, anche omeopatici, ticket sanitari e farmaci veterinari.

  • i dispositivi medici ovvero prodotti, apparecchiature e strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico”, che sono dichiarati conformi con certificazioni/attestati di conformità e che riportano la marchiatura CE, in base alle direttive europee di settore. Nell’ambito dei dispositivi medici sono ricomprese anche le protesi;

  • le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Possono essere ricomprese tutte le prestazioni sanitarie detraibili, dalle analisi alle terapie, cure odontoiatriche, visite specialistiche, prestazioni chirurgiche, purchè esse siano eseguite in una struttura pubblica o, comunque, in una struttura privata accreditata al Sistema sanitario nazionale.

Le spese mediche non comprese nell’elenco di cui sopra rimangono soggette al nuovo obbligo di tracciabilità. Si pensi, ad esempio, ai seguenti casi:

  • prestazioni rese da liberi professionisti sanitari che esercitano privatamente non in strutture accreditate al SSN. In questa ipotesi ricadono varie tipologie di specialisti che praticano la libera professione, ad esempio, in ambulatori o studi privati (dentista, oculista, psicoterapeuta, podologo, fisioterapista, ecc…);
  • prestazioni sanitarie rese in strutture non accreditate al SSN (prestazioni mediche e riabilitative, ricoveri, interventi, cure termali, ecc…);
  • prestazioni di assistenza generica per il soggetto disabile (o anche specifica, se prestata al di fuori dell’ambito del SSN);
  • spese per la deambulazione, locomozione e sollevamento e i sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza del soggetto disabile, a meno che non si tratti di dispositivi medici;
  • acquisto di autoveicoli per il soggetto disabile;
  • acquisto dei cani guida.

Per tutte queste categorie opera l’obbligo di pagamento con modalità tracciabili ai fini della detrazione. Si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Prestazioni sanitarie fuori dall’ambito del SSN svolte in strutture accreditate

Per l’esonero dall’obbligo di tracciabilità del pagamento, la struttura in cui è resa la prestazione sanitaria deve essere pubblica oppure privata accreditata al Servizio sanitario nazionale. 

Ogni Regione e/o Provincia rende disponibile un elenco delle strutture sanitarie accreditate.

Stando letteralmente alla norma, non è richiesto che la prestazione sia effettuata nell’ambito del SSN e quindi accedendo con ricetta medica. Sembra quindi che il contribuente che si rivolge ad una struttura accreditata, fruendo di una prestazione al di fuori dell’ambito del SSN, non sia obbligato ad utilizzare un metodo di pagamento tracciabile.

ESEMPIO
Un contribuente effettua una visita specialistica da un medico che svolge la libera professione all’interno di una struttura sanitaria accreditata, accedendovi senza prescrizione. In questo caso, rispettato il requisito dell’accreditamento della struttura, sembrerebbe che non rilevi se la prestazione sia eseguita con o senza ricetta, e, di conseguenza, il soggetto potrebbe utilizzare i contanti per pagare la spesa senza perdere la detrazione; è sottinteso che il pagamento della prestazione è effettuato a favore della struttura sanitaria.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si consiglia di utilizzare comunque metodi di pagamento tracciabili, per evitare di perdere possibili detrazioni a seguito di eventuali interpretazioni restrittive da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Documentazione necessaria ai fini della detrazione

L’obbligo di utilizzare un metodo tracciabile per il pagamento delle spese detraibili al 19% (salvo le eccezioni illustrate) avrà probabilmente ricadute sulla documentazione da produrre e conservare al fine del riconoscimento della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito alcun chiarimento in merito alla documentazione da presentare per ottenere la detrazione, ma analogamente a quanto già avviene per altre detrazioni/deduzioni (ad esempio quelle per il recupero edilizio) sarà probabilmente necessario allegare al documento di spesa anche una ricevuta di pagamento.

Si ritiene pertanto opportuno che venga conservata la prova del pagamento, ossia:

  • la ricevuta o l’estratto della carta di debito o di credito;

  • la copia del bonifico bancario o postale, o comunque

  • una qualche prova documentale che attesti l’avvenuto pagamento con uno specifico metodo tracciabile.

Ricordiamo che nei nuovi documenti commerciali è prevista l’indicazione del metodo di pagamento utilizzato per pagare la spesa.

Dal 1° gennaio 2020, contestualmente alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al STS per la predisposizione della dichiarazione precompilata, va comunicata anche l’indicazione della modalità di pagamento.

Tipologie di onere e pagamento ammesso

Di seguito uno schema a titolo esemplificativo degli oneri più frequenti e la relativa indicazione sull’obbligo o meno di utilizzo del pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione.

Tipologia di spesa Obbligo di pagamento tracciabile Note
Medicinali (farmaci da banco, ticket, preparazione galenica, omeopatico) Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

Probabilmente ammesso contante anche per i farmaci veterinari.

Necessario chiarimento AE

Dispositivi medici (anche protesi e parrucche con destinazione d’uso di dispositivo medico) Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

Se dichiarazione di conformità e marchiatura CE.
Prestazioni mediche (analisi, esami di laboratori e diagnostici, terapie, cure termali, interventi chirurgici, ricoveri, degenze ospedaliere, ecc..) Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;

previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.

Prestazioni specialistiche (visite con medici

specialistici, cure odontoiatriche, psicoterapeuta, ecc…)

Non previsto se effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN;

previsto se effettuate in strutture private non accreditate con il SSN.

Servizi resi in farmacia (ad esempio servizi sanitari come la misurazione della pressione o

di consulenza)

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Acquisto di mezzi per l’accompagnamento,

locomozione, deambulazione, sollevamento e acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti disabili

Acquisto di strumenti compensativi per studenti affetti da DSA

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Ammesso il pagamento in contanti se si tratta di dispositivi medici CE.
Assistenza generica e specifica al soggetto non autosufficiente Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Acquisto di autoveicoli per il soggetto disabile Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Spese funebri

Spese per intermediazione immoboliare

Spese per attività sportive per ragazzi

Spese veterinarie

Abbonamenti al trasporto pubblico

Spese per asili nido

Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Premi di assicurazione Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Interessi passivi per mutui Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Spese d’istruzione (universitaria e non) Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Detrazione per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede Previsto

Non possibile pagamento in contanti

Non è prevista la tracciabilità per la detrazione forfetaria per canoni di locazione
Erogazioni liberali Non previsto L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti è già prevista nelle previsioni delle singole detrazioni / deduzioni
Detrazione forfetaria per canoni di locazione Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

Ad eccezione dei canoni di locazione per studenti universitari

fuori sede

Oneri deducibili Non previsto

Possibilità di pagamento con contanti

È necessario verificare che l’obbligo di tracciabilità non sia già stabilito dalla singola disciplina.

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