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Regime Forfetario 2020: requisiti, esclusioni, imposte, adempimenti

Scheda dettagliata del regime forfetario, aggiornata al 2020 secondo nuova normativa (Legge di Bilancio):
requisiti di accesso, cause ostative, esclusione IVA, imposte sui redditi, adempimenti.
Circolare BFA20.005
Legge 190/2014
Circolare Agenzia Entrate n.9 del 10.04.2019
Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020

Regime Forfetario 2020: tutto quello che c'è da sapere

Dal 1° gennaio 2020 scattano diverse novità per i contribuenti forfetari.
Di seguito tutti i dettagli del regime forfetario, aggiornati secondo la nuova normativa.

Regime forfetario: in cosa consiste e a chi è riservato

Il regime forfetario è il regime fiscale agevolato per i “piccoli contribuenti” ovvero per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, che rientrano in determinati limiti annui di fatturato e costi.

Questo regime fiscale permette alle Parita IVA individuali, che rispettano i requisiti di accesso al regime e non ricadono in una fattispecie di esclusione o causa ostativa, di fruire di alcune semplificazioni fiscali e contabili tra cui:

  • la non applicazione dell’IVA

  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva (al posto delle imposte associate al regime ordinario)

  • il non obbligo di fatturazione elettronica.

Il regime forfetario è riservato:

  • ai soggetti che sono già in attività se soddisfano i relativi requisiti. Per questi contribuenti si tratta del loro regime contabile naturale al quale possono rinunciare optando per il regime ordinario, opzione che è poi vincolante per almeno un triennio.

  • ai soggetti che iniziano una nuova attività. In questo caso nel modello di attribuzione della partita IVA va indicato nella specifica casella il codice “2”.

Requisiti di accesso al regime forfetario

Il regime forfetario può essere applicato da persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni se, nell’anno precedente

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000. Tale limite è in vigore dal 2018

  • hanno sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (non ragguagliati ad anno)

Il requisito relativo al costo dei beni strumentali è stato abrogato a decorrere dal 2019 in quanto ritenuto incoerente con il nuovo limite di ricavi e compensi.

Limiti ricavi e compensi:

  • I ricavi/compensi vanno imputati in relazione al regime contabile dell’anno precedente e quindi, in generale, per cassa;

  • non rilevano i ricavi/compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicati nell’anno precedente all’ingresso nel regime forfetario;

  • in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi/compensi delle diverse attività;

  • rilevano i proventi derivati dall’autoconsumo;

  • i limiti vanno ragguagliati all’anno solare.

Soggetti esclusi dal regime forfetario (cause ostative)

Sono esclusi dall’applicazione del regime forfetario i soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali IVA;

    • agricoltura e attività connesse e pesca 
    • vendita sali e tabacchi 
    • commercio dei fiammiferi 
    • editoria 
    • gestione di servizi di telefonia pubblica
    • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta 
    • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72
    • agenzie di viaggi e turismo 
    • agriturismo 
    • vendite a domicilio
    • rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione 
    • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
  • non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo con redditi in Italia > 75% del reddito complessivo;

  • che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi;

  • che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell’impresa familiare, nonché “soci” di associazioni professionali; che controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un’attività riconducibile a quella del soggetto forfetario;

  • la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario sia esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni precedenti (esclusa l’ipotesi di pratica professionale obbligatoria). La verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d’imposta;

  • che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Partecipazione in società di persone

La causa ostativa si verifica se all’1.1 dell’anno di riferimento (ossia del primo anno di applicazione del regime) il soggetto forfetario possiede la partecipazione.

Qualora la partecipazione sia ricevuta per successione da parte di un soggetto già in regime forfetario, la causa ostativa non si verifica se la partecipazione è ceduta entro la fine dell’anno.

Per il solo 2019 è consentito l’accesso al regime anche in presenza di una partecipazione in società di persone che deve essere ceduta entro il 31.12.2019 al fine di proseguire nel regime per il 2020 e per gli anni successivi.

Partecipazione in SRL (trasparente e non)

Per i contribuenti forfetari con partecipazione in una SRL, la situazione è più complessa.
Il possesso della partecipazione risulta di ostacolo al mantenimento del regime forfetario alla duplice condizione che:

  • sussista il controllo della società. Secondo l’Agenzia delle Entrate il controllo sussiste sia nel caso di partecipazione superiore al 50%, sia nel caso di partecipazione pari al 50% nonché nel caso in cui la partecipazione di controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado;

  • l’attività economica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggetto forfetario. L’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare un criterio il più possibile oggettivo, ha stabilito che tale causa ostativa:

    • si verifica se l’attività economica del forfetario e della società ricadono nella stessa sezione della Tabella ATECO 2007 e il soggetto forfetario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL;
    • non si verifica se l’attività economica dei soggetti ricade in una sezione della tabella ATECO differente.

La verifica, a differenza di quanto accade per le partecipazioni in società di persone, va effettuata alla fine dell’anno di riferimento in quanto, solo in tale momento può essere verificata l’esistenza di cessione o prestazioni nei confronti della SRL.

Esclusione Applicazione IVA

I soggetti in regime forfetario non addebitano l’IVA ai clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti. 

Di conseguenza,  se il soggetto opera con altre imprese o professionisti, si verifica per il soggetto forfetario una perdita pari all’ammontare di IVA a credito non detratta e nessun beneficio dal lato delle vendite. 

Se invece il soggetto opera con consumatori finali si verifica un guadagno dal lato delle vendite in quanto la prestazione/cessione, se effettuata al medesimo prezzo, consente di incassare l’importo corrispondente all’IVA, che nel regime ordinario era versata all’Erario.

In generale, per coloro che operano sia con soggetti privati, sia con soggetti IVA, il “guadagno” è pari all’IVA addebitata ai privati, al netto dell’IVA sul totale degli acquisti che risulterà non detraibile.

L’importo che il contribuente riesce a trattenere, corrispondente all’IVA non più versata, si “trasforma” in maggiori ricavi/compensi e di conseguenza:

  • aumenta il reddito tassato con imposta sostitutiva al 15%;

  • può comportare il superamento della soglia dei ricavi/compensi.

Imposte sui redditi

L’imposta attribuita al Regime Forfettario è l’imposta sostitutiva che, come da parola, sostituisce le imposte del regime ordinario (Irpef e addizionali).

L’imposta sostitutiva ha un’aliquota standard del 15% ma in presenza di specifici requisiti, può avere un’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività (ad esempio, se la nuova attività presenta i requisiti di novità).

L’imposta sostitutiva viene applicata su una percentuale dei ricavi (coefficiente di redditività) individuata dal legislatore, che genera il “reddito forfetario” (vedi tabella sottostante) e non sull’incidenza effettiva dei costi/spese (inclusi gli ammortamenti) sui ricavi/compensi.

Gruppo di settore  Codice attività ATECO 2007 Limiti ricavi / compensi dal 2020 Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande  (10 – 11) 65.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9)
(da 47.1 a 47.7) – 47.9
65.000 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 65.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89  65.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 65.000 86%
Intermediari del commercio 46.1  65.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 65.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66)
(69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75)
(85) – (86 – 87 – 88)
65.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03)
(05 – 06 – 07 – 08 – 09)
(12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33)
(35) – (36 – 37 – 38 – 39)
(49 – 50 – 51 – 52 – 53)
(58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)
(77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82)
(84) – (90 – 91 – 92 – 93)
(94 – 95 – 96)
(97 – 98) – (99)
65.000 67%

In merito al calcolo delle imposte sui redditi, per i contribuenti forfetari è rilevante la presenza di altri redditi posseduti: il reddito nel regime forfetario è tassato con imposta sostitutiva del 15% mentre gli oneri deducibili e detraibili sono “persi” se non vi è capienza di reddito tassato ai fini IRPEF.

I contributi previdenziali sono dedotti dal reddito d’impresa/professionale.

L’IRAP, nel regime forfetario non è dovuta.

Anche la deduzione degli ammortamenti sui beni posseduti è esclusa dal momento in cui viene adottato il regime forfetario e l’esclusione perdura anche successivamente alla fuoriuscita dal regime.

È bene tener presente, in sede di inizio attività, che i costi relativi ai beni strumentali, soprattutto se di importi rilevanti, non saranno deducibili nemmeno successivamente alla fuoriuscita dal regime.

Contributi Previdenziali

I contributi previdenziali sono dedotti dal reddito d’impresa/professionale. 

È sfavorevole all’adozione del regime forfetario la presenza di detrazioni per familiari a carico, per oneri e in particolare per quelli collegati al recupero del patrimonio edilizio in quanto, in assenza di altri redditi, non possono più essere fruiti.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali è applicabile in via opzionale, per artigiani e commercianti, il regime contributivo agevolato che prevede la riduzione dei contributi dovuti sulla base del reddito forfetario nella misura del 35%.

Semplificazioni negli adempimenti

I contribuenti in regime forfetario non hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica nè della conservazione elettronica delle fatture ricevute.

Dal 2020 è previsto un termine di decadenza dall’accertamento ridotto di un anno per coloro i quali emettono esclusivamente fattura elettronica.

L’obbligo di fatturazione elettronica permane nei confronti della PA.

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