fbpx

Principali novità per i sostituti d’imposta nel DDL Bilancio 2022

Sgravi fiscali, revisione del reddito di cittadinanza, misure di sostegno e previdenza
Circolare BFA21.047
Rif. Disegno Legge di Bilancio 2022

A dicembre il Disegno di Legge di Bilancio 2022, al momento in fase di approvazione al Senato, sarà votato nella sua versione finale. Il testo attuale presenta interessanti novità per i sostituti d’imposta/datori di lavoro. 

Illustriamo i principali temi che riguardano tra gli altri la riduzione del carico fiscale, la revisione del reddito di cittadinanza, le misure di sostegno per imprese e lavoratori e la previdenza.

Riduzione della pressione fiscale

A partire dal 2022, vengono assegnati 8 miliardi di euro annui, con la finalità della riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi.
Per l’impiego di tali risorse vanno adottati appositi provvedimenti normativi destinati a ridurre:

  • l’IRPEF, attraverso una modifica delle aliquote e una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo; 
  • l’aliquota dell’IRAP. 

Reddito di cittadinanza

Viene stabilito il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, con un ampliamento delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, e sono previste modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno nell’ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro. 

Per quanto riguarda il  contratto di collaborazione dei navigator, in scadenza il 31 dicembre  2021, non viene prevista alcuna proroga. 

Controlli 

Per limitare la fruizione fraudolenta del reddito di cittadinanza vengono estesi i controlli sulle domande da parte di Comuni e dell’INPS.

  • Nello specifico, ai Comuni sono affidate, all’atto della presentazione dell’istanza, a campione verifiche e controlli anagrafici in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda di accesso e relativamente al possesso dei requisiti richiesti e alla loro permanenza durante il periodo di godimento del beneficio. 
  • L’Istituto previdenziale,  provvede alla verifica preventiva e tempestiva dei dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati nella domanda, rispetto alle informazioni presenti nelle proprie banche dati. Sulla base di tali risultanze, i Comuni sono informati riguardo le posizioni che richiedono ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. Circa l’esito di tali verifiche l’INPS viene informato dai Comuni entro 120 giorni dalla suddetta comunicazione, con sospensione del pagamento delle somme spettanti; trascorso tale termine, in assenza di comunicazione dell’esito dei controlli, ne viene comunque disposto il pagamento.

Domanda e Did

La domanda di Rdc avanzata dall’interessato all’INPS per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione dello stesso, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e l’Istituto ne effettua la trasmissione all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 

Qualora la domanda non contenga le dichiarazioni di immediata disponibilità viene considerata improcedibile.

Offerta congrua di lavoro

Il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che i percettori del reddito di cittadinanza possono ricevere viene ridotto da tre a due, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una per non perdere il beneficio. Con riferimento alla congruità dell’offerta vengono modificati i parametri. 

In particolare dal 2022, un’offerta di lavoro può definirsi congrua qualora: 

  • avvenga entro 80 chilometri di distanza (in luogo degli attuali 100) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in massimo cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; 
  • sia ovunque collocata nel territorio italiano, se si tratta di seconda offerta, salvo che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità. 

Nei confronti degli occupabili, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è disposta una riduzione del reddito di cittadinanza nella misura di 5 euro per ciascun mese a partire da quello successivo all’eventuale rifiuto di un’offerta congrua. 

Nei confronti degli occupabili, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è disposta una riduzione del reddito di cittadinanza nella misura di 5 euro per ciascun mese a partire da quello successivo all’eventuale rifiuto di un’offerta congrua. 

Tale riduzione viene applicata purché:

  • il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro moltiplicato per il parametro di equivalenza fissato dall’articolo 2, comma 4 del DL n. 4/2019, oppure 
  • nel nucleo familiare non vi siano minori sotto i tre anni, disabili gravi o non autosufficienti. 

Assunzioni 

Viene stabilita l’estensione della sfera applicativa degli incentivi a favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni di beneficiari di reddito di cittadinanza.

In particolare viene previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore:

  • entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità, 
  • va riconosciuto non solo in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, ma anche con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo parziale. 

Alle agenzie per il lavoro viene consentito lo svolgimento di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc e ad esse è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di tale specifica attività, il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (ai quali viene detratto). 

Quota 102

Ricordiamo che per il triennio 2019-2021, il legislatore aveva introdotto, a livello sperimentale, la cosiddetta “Quota 100”, ovvero la possibilità per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. 

Il DdL Bilancio 2022 prevede che tali requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2022 (Quota 102).
Analogamente a quanto previsto per la Quota 100, anche il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato successivamente alla predetta data. 

Ai fini del perfezionamento del requisito è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti.
Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima gestione dell’INPS e la Gestione Separata. 

La pensione in quota 102 (così come quella in quota 100) non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della stessa fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad accezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Fondo per l’uscita anticipata delle imprese in crisi - Ape Sociale - Opzione Donna

Il disegno legge prevede l’istituzione di un fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.Al fondo sono devoluti: 

  • 150 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 200 milioni di euro per l’anno 2023; 
  • 200 milioni di euro per l’anno 2024. 

I criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse saranno emanate con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di usufruire del cosiddetto APE Sociale. L’APE sociale, introdotto con la Legge n. 232/2016, consiste in una indennità erogata dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento della pensione anticipata. 

Per accedere all’Ape sociale è necessario appartenere ad una delle seguenti categorie: 

  • disoccupati 
  • caregivers
  • invalidi civili
  • lavoratori dipendenti addetti ai lavori gravosi

 

Opzione Donna

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna.

Per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).
È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Ai fini del perfezionamento del requisito è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, a patto che l’interessata sia titolare di 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (lavoratrici dipendenti del settore privato).

Esonero Contributivo per assunzioni da aziende in crisi - Esonero versamento TFR e ticket licenziamento per lavoratori in cigs

Il Disegno di Legge di Bilancio 2022 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo al 100% (nel limite massimo di 6.000 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi, elevati a 48 per le assunzioni nelle regioni svantaggiate) della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 10, della Legge n. 178/2020) anche a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 di soggetti di qualsiasi età (in luogo del limite di 36 anni fissato in via generale dalla normativa vigente) provenienti da aziende in crisi, per le quali è aperto un tavolo di confronto presso la struttura per le crisi d’impresa. 

Viene prorogata inoltre anche per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43-bis del DL n. 109/2018 (convertito in Legge n. 130/2018), secondo cui le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate:

  • dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e 
  • dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012.

I benefici in oggetto sono riconosciuti per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

Congedo di paternità e altre decontribuzioni

Congedo di paternità

Il Disegno di Legge di Bilancio 2022 conferma che, a partire dal 2021, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è pari a 10 giorni. Tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro. Si ricorda che il congedo può essere utilizzato anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.

Decontribuzione Lavoratrici Madri

Viene stabilito in via sperimentale, per l’anno 2022, nella misura del 50% l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. 

Tale riduzione opera:

  • dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità 
  • e per un periodo massimo di un anno a partire dalla data del predetto rientro. 

La disposizione fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Fondo per il Sostegno alla Parità Salariale di Genere 

Il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere viene incrementato di 50 milioni di euro a partire dal 2023.

Tale fondo è destinato:

  • alla copertura finanziaria, nei limiti sopraindicati, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro,
  • nonché al sostegno della partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, cui siano connessi benefici contributivi a carico del datore di lavoro. 

Le modalità di attuazione della suddetta previsione dovranno essere definite con decreto interministeriale. 

Piani strategici per la parità di genere e contro la violenza di genere

Il DDL Bilancio 2022 prevede la realizzazione di un “Piano strategico nazionale per la parità di genere”, con l’obiettivo di: 

  • individuare le buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere,
  • colmare il divario di genere nel mercato del lavoro,
  • raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, 
  • affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmarlo, 
  • e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale. 

A tal fine verranno istituti una Cabina di regia interistituzionale, deputata alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali coinvolti (anche territoriali), e un Osservatorio nazionale con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta di possibili strumenti per dare attuazione al Piano.
Inoltre, l’Osservatorio potrà avvalersi di un tavolo di lavoro sulla “certificazione di genere alle imprese”, al fine di realizzare un sistema nazionale che accompagni e incentivi le aziende ad adottare politiche adeguate a ridurre la disparità di genere sul lavoro, e di un sistema informativo per raccogliere dati e informazioni sulla certificazione.

I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, saranno stabiliti con DPCM (o con decreto dell’autorità politica delegata). 

È previsto anche un “Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” con cadenza almeno triennale, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata. 

Apprendistato lavoratori sportivi - Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani

Apprendistato

Il ricorso all’apprendistato professionalizzante da parte delle società e delle associazioni sportive professionistiche può avvenire nei confronti dei giovani di età compresa tra i 18 ed il limite massimo di 23 anni.

Di conseguenza, l’assunzione è ammessa purché la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell’atleta, dei 24 anni, anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni, come previsto dalla disciplina generale di tale tipologia contrattuale. 

Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani 

Viene ampliata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani. Infatti, per effetto delle nuove disposizioni: 

  • viene elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti e, quindi, possono beneficiarne i giovani di età compresa fra i 20 ed appunto i 31 anni non compiuti; 
  • la detrazione viene estesa al caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare e non solo l’intera unità; 
  • viene innalzato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre anni ai primi quattro anni;
  • si specifica che l’immobile per cui è riconosciuta l’agevolazione va adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
  • viene elevato l’importo della detrazione spettante da 300 a 991,60 euro ovvero, se superiore, si 
  • precisa che spetta in misura pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione ed in ogni caso entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione; 

Ai fini della fruizione del beneficio 

  • rimane fermo il limite di reddito complessivo, che non deve essere superiore a 15.493,71 euro e, inoltre, 
  • si conferma la necessità della stipula di un contratto di locazione a canone concordato e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. 

Naspi - Maternità lavoratrici autonome e parasubordinate

Com’è noto, la NASpI è un’indennità riconosciuta dall’INPS ai lavoratori dipendenti che hanno involontariamente perso il lavoro e che presentano i seguenti requisiti: 

  • stato di disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione,
  • 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Ora, con il Disegno di Legge di Bilancio 2022, tale ultimo requisito temporale non trova più applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022. 

Dal 1° gennaio 2022, la NASpI viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Ai fini previdenziali e assistenziali, le suddette cooperative sono inquadrate nel settore agricoltura tuttavia, in applicazione della deroga prevista, ad esse si applicano le disposizioni del settore industria, limitatamente alla Cassa integrazione guadagni, CIGO e CIGS, alla Cassa unica assegni falimiliari, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con il decreto Bilancio anche le indennità di disoccupazione NASpI. 

Riduzione della NASpI 

Infine, viene disposto che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione). 

Per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto 50 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione decorre dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Indennità di maternità lavoratrici autonome e para subordinate

L’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi – a seguire dalla fine del periodo di maternità – in favore: 

  • dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS i quali esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo svincolata dall’iscrizione ad albi professionali ovvero dal versamento di contributi alle casse di previdenza; 
  • delle collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS; 
  • delle lavoratrici autonome iscritte all’INPS quali coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • delle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme di previdenza obbligatorie;

L’accesso alle ulteriori mensilità è riservato alle lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai e impiegati). 

Ti è stato utile questo articolo? Condividilo

Articoli Correlati