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Le misure della tregua fiscale nella Finanziaria 2023

Circolare BFA23.002
Rif. Legge n. 197/2022

Le disposizioni riguardanti la cosiddetta “tregua fiscale” rivestono una parte centrale della legge di Bilancio 2023.

In particolare tra le misure previste per i contribuenti ricordiamo la rottamazione dei ruoli, lo stralcio delle cartelle fino ai 1000 euro, la sanatoria delle irregolarità formali e degli omessi versamenti da atti di accertamento e la chiusura delle controversie tributarie.

Qui di seguito esaminiamo nel dettaglio le agevolazioni principali, adempimenti e scadenze relative.

Avvisi Bonari: definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni di irregolarità, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, o recapitate dopo tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi.

In caso di definizione, oltre alle imposte non versate o versate in ritardo, sono dovute le sanzioni del 3% in luogo di quelle irrogate nella misura ordinaria del 30%.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, delle somme dovute, in tutto o in parte, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione.

Ravvedimento operoso speciale - Regolarizzazione irregolarità formali

La sanatoria prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità del versamento rateale.

Il pagamento dell’intero importo o della prima rata nonché la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 31 marzo 2023.

– Rientrano nella misura agevolativa, le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi di imposta precedenti.

– La regolarizzazione è preclusa a seguito della notifica: 

• dell’atto di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito d’imposta, della cartella di pagamento;

• della comunicazione bonaria derivante dal controllo formale delle dichiarazioni.

– Ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale è necessario che il versamento di quanto dovuto avvenga entro il 31 marzo 2023. L’omesso pagamento delle somme dovute così come della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.

 

Regolarizzazione irregolarità formali

  • È consentita la sanatoria delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
  • La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Adesione agevolata e definizioni agevolate degli atti del procedimento di accertamento con adesione

In caso di accordo con l’Agenzia delle Entrate, all’esito del procedimento di accertamento con adesione è prevista la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge. La definizione agevolata vale per gli accertamenti con adesione relativi a: 

• processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023; 

• avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023;

• avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla definizione dell’accordo. La dilazione può essere effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali con un tasso al 5% ex DM 23.12.2022. 

– Non è ammessa la compensazione.

Definizione degli avvisi di accertamento

Gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, possono essere definiti con il versamento integrale delle imposte e con il versamento delle sanzioni ridotte a 1/18.

La riduzione sanzionatoria a 1/18 vale anche in caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può essere effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali con un tasso al 5% ex DM 23.12.2022. 

Non è ammessa la compensazione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione delle liti pendenti concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane o dei Monopoli.

La manovra prevede che tali controversie potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, vale a dire, nella generalità dei casi, l’importo del tributo, con esclusione di interessi e sanzioni. Tuttavia, è espressamente previsto che:

– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, la definizione si perfeziona versando il 40% delle imposte, con stralcio integrale di sanzioni e interessi;

– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, la definizione si perfeziona versando il 15% delle imposte, con stralcio integrale di sanzioni e interessi;

– se il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si può definire versando il 5% delle imposte.

– se c’è stata soccombenza del contribuente nell’ultima sentenza resa, occorre pagare tutte le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi;

– se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio o pende in sede di rinvio, si può definire versando il 90% delle imposte.

Inoltre:

– per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30 giugno 2023, mediante l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Entro la medesima data occorre versare le somme dovute o la prima rata; è escluso il pagamento tramite compensazione.

– il contribuente può fare richiesta di sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione: in questo caso il processo rimane sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro questa data il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata l’estinzione del giudizio.

– il diniego di definizione dell’Agenzia delle Entrate può essere notificato entro il 31 luglio 2024. 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie, è prevista la conciliazione agevolata delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023.

Nel caso di accordo conciliativo con l’Ufficio, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori. I versamenti, di dell’intero importo o della prima rata, devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto entro il 30 giugno 2023.

La dilazione può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva il contribuente decade dal beneficio.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione
Regolarizzazione degli omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Solo per i giudizi pendenti in Cassazione, il ricorrente può rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte.

Quest’ultima comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori e si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

Regolarizzazione degli omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Si consente la regolarizzazione delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, degli importi anche rateali relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate di pari importo; non sono dovuti sanzioni e interessi.

Stralcio dei carichi fino a mille euro - Rottamazione delle cartelle

Si prevede l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Per l’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

L’Agenzia della Riscossione avrà tempo fino al 31 marzo 2023 per annullare i ruoli ma gli effetti dell’annullamento si producono dal 1° gennaio 2023.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione delle cartelle)

La Legge di Bilancio 2023 consente di “rottamare” il carico iscritto a ruolo con il versamento della sola quota capitale, senza aggravio di sanzioni, interessi e aggi. 

La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2023. Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

A seguito della presentazione delle domande, l’agente della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2023 per comunicare ai debitori che hanno presentato domanda l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno/mese di scadenza di ciascuna rata (fino a un massimo di 18 rate).

Bisognerà versare la prima o unica rata entro il 31 luglio 2023; in caso di pagamento rateale, entro il 31 luglio 2023 andrà saldato il 10% del totale dell’importo dovuto; la stessa percentuale sarà dovuta anche per la seconda rata in scadenza il 30 novembre 2023.

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