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Il Bonus 200 euro previsto dal Decreto Aiuti

Quali regole e chi sono i beneficiari
Circolare BFA22.023

Il 17 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi, il decreto prevede, tra l’altro, misure per le famiglie e un bonus da 200 euro una tantum per lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro.

I destinatari e il campo di applicazione

Soggetti destinatari 

Sono destinatari del beneficio: 

  • I pensionati;
  • I lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici;
  • I lavoratori autonomi;
  • I disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza.

Per alcune categorie l’erogazione sarà automatica, per altre necessita presentazione della domanda.

Campo di applicazione – Condizioni 

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti per i quali il decreto prevede una diversa condizione, il bonus è riconosciuto purché il reddito sia inferiore ai 35.000 mila euro.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola esclusione dei seguenti:

  • rendita della casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • Anf, assegni familiari e Auu;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

Le categorie interessate

Bonus lavoratori dipendenti 

Ai lavoratori dipendenti, sia del pubblico sia del privato l’una tantum di 200 euro sarà erogata nel mese di luglio automaticamente in busta paga, non servirà quindi alcuna domanda da parte degli interessati.
Tuttavia, il datore di lavoro dovrà acquisire preventivamente la dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni già beneficiarie del bonus. 

Il datore di lavoro potrà poi recuperare quanto erogato con il primo pagamento d’imposta utile. 

L’importo sarà perciò esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione. 

Va osservato che il decreto riconosce il diritto al bonus per i lavoratori che, nel primo quadrimestre 2022 (da gennaio ad aprile), hanno beneficiato dell’esonero per un mese almeno. Il che vuole dire che, per uno dei predetti mesi, abbia ricevuto una mensilità lorda non superiore a 2.692 euro. 

L’indennità è erogata una sola volta, anche in caso titolarità di più rapporti di lavoro, non è cedibile, sequestrabile, pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. 

Bonus per lavoratori domestici

Per ricevere il bonus, i lavoratori domestici dovranno presentare apposita domanda, anche tramite gli istituti di patronato. 

È necessario attendere le istruzioni operative da parte dell’Inps. 

Il bonus spetta in caso di titolarità di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022. 

Bonus per collaboratori coordinati e continuativi 

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno presentare domanda all’Inps per l’erogazione dell’indennità una tantum, pari a 200 euro. 

Il bonus è riconosciuto se: 

  • risultano titolari di contratti attivi al 18 maggio 2022;
  • sono iscritti alla Gestione separata Inps;
  • hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
  • non risultano titolari di trattamenti di pensione;
  • non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 


Lavoratori stagionali a termine e intermittenti 

Il bonus è erogato dall’Inps, a domanda degli interessati, nel caso di lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. 

Lavoratori dello spettacolo 

Il bonus è erogato dall’Inps a domanda degli interessati nel caso di lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. 

Incaricati alle vendite a domicilio 

Agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata, l’indennità è erogata previa domanda all’Inps. 

Lavoratori autonomi occasionali 

Ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali [art. 2222 del codice civile], con l’accredito di almeno un contributo mensile per il 2021 e già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, l’indennità è erogata previa domanda all’Inps. 

Per conoscere con esattezza le modalità di erogazione occorrerà aspettare un decreto ministeriale che ne definirà le regole. 

Disoccupati e percettori del rdc

Il bonus è riconosciuto in via automatica dall’Inps. Spetta anche ai percettori: 

  • per il mese di giugno 2022, della indennità di disoccupazione Naspi;
  • per il mese di giugno 2022, della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Dis-Coll;
  • nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

L’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro.

I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno il bonus tramite ricarica sulla carta RdC.

Pensionati

Il bonus è riconosciuto ai percettori

  • di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
  • di pensione o assegno sociale;
  • di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

a condizione che siano residenti in Italia e abbiano un reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

Il bonus è erogato dall’Inps con la mensilità di luglio 2022 per i trattamenti gestiti dall’Inps. 

Professionisti e autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’ago 

L’art. 33 del nuovo decreto istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al bonus spettante ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani, commercianti, agricoli) e liberi professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatorie per legge, che non abbiano i requisiti per fruire del bonus in altra forma. 

Per l’operatività del bonus per queste categorie occorrerà attendere l’emanazione di un decreto interministeriale (previsto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 50/2022), in cui sarà stabilita, tra l’altro, la soglia di reddito imponibile relativo al 2021 oltre la quale non si avrà diritto al bonus. 

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