Rif. Finanziaria 2025 - Art. 11, 13, 15, TUIR
Con il disegno di legge della Finanziaria 2025 vengono confermate le modifiche alla tassazione IRPEF, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previsti per il 2024. La manovra vuole rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e contributivo.
La norma introduce anche nuove limitazioni tra cui segnaliamo:
- Quelle per la detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, ma con vantaggi che crescono in base al numero dei figli.
- Quelle per i figli fiscalmente a carico, riconosciuta fino all’età di 30 anni degli stessi.
Modifiche di Scaglioni Aliquote e Detrazioni Irpef
La Manovra interviene sulle disposizioni del TUIR con particolare riferimento:
- agli scaglioni di reddito e le relative aliquote;
- alla misura delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La Finanziaria quindi conferma la riduzione a tre aliquote e la rende strutturale.
| 2022 – 2023 | |
| Fino a € 15.000: |
23% |
| Oltre € 15.000 fino a € 28.000: |
25% |
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000 |
35% |
| Oltre € 50.000 |
43% |
| 2024 – 2025 | |
| Fino a € 15.000: |
23% |
| Oltre € 15.000 fino a € 28.000: |
“ |
| Oltre € 28.000 fino a € 50.000 |
35% |
| Oltre € 50.000 |
43% |
Detrazioni lavoro dipendente
Dal 2022 al 2023
- Reddito non superiore a € 15.000: € 1.880
- Reddito superiore a € 15.000 ma non a € 28.000: € 1.190+€ 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
- Reddito superiore a € 28.000 ma non a € 50.000: € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)]
Dal 2024 al 2025
- Reddito non superiore a € 15.000: € 1.955
- Reddito superiore a € 15.000 ma non a € 28.000: € 1.190+€ 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000]
- Reddito superiore a € 28.000 ma non a € 50.000: € 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000)]
Trattamento integrativo - Ulteriore Detrazione
Per quanto riguarda il trattamento integrativo di cui all’art. 1, comma 1, DL n. 3/2020, cioè il “Bonus IRPEF”, riconosciuto nella misura di € 1.200, il Legislatore prevede che nel 2025 sarà destinato a quei lavoratori dipendenti o percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:
- con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- la cui Irpef a debito sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione per tipologia di reddito prevista dal TUIR per gli stessi redditi da dipendente.
Inoltre, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR con reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, ossia un “nuovo trattamento integrativo”, di ammontare pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali.
| Reddito da lavoro dipendente |
% del R.l.d. |
| Fino a € 8.500 |
0 7,1% |
| Oltre € 8.500 fino a € 15.000 |
5,3% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 |
4,8% |
Rileva poi anche la quota di reddito non tassata per i gli “impatriati”. Il reddito complessivo invece è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Detrazione per reddito complessivo > di € 20.000 ma non > € 40.000)
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione), con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000 è riconosciuta un’ ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come indicato di seguito:
Reddito complessivo Ulteriore detrazione *
Oltre € 20.000 fino a € 32.000 = € 1.000
Oltre € 32.000 fino a € 40.000 = € 1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]
* Da rapportare al periodo di lavoro.
Inoltre:
- la quota di reddito esente degli “impatriati” concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
- il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Quadro delle detrazioni
La Finanziaria con il nuovo art. 16-ter, TUIR, apporta rilevanti modifiche:
- alla detraibilità degli oneri / spese in presenza di redditi superiori a € 75.000;
- alle detrazioni previste per i figli fiscalmente a carico.
Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di spesa / onere, è disposto che i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
Il calcolo del limite:
Ammontare massimo oneri / spese detraibili = Importo base x Coefficiente
Importo di base e coefficiente
| Reddito complessivo | Importo base |
| Oltre € 75.000 fino a € 100.000 | € 14.000 |
| Oltre € 100.000 | € 8.000 |
| Numero figli fiscalmente a carico | Coefficiente |
| 0 | 0,50 |
| 1 | 0,70% |
| 2 | 0,85% |
| 3 o più/ f. disabile | 1 |
| Reddito complessivo | Numero figli
fiscalmente a carico |
Importo massimo detraibile |
| Oltre € 75.000 (fino a 100.000) | 0 |
€ 7.000 |
|
1 |
€ 9.800 |
|
| 2 |
€ 11.900 |
|
| 3 o più / disabile |
€ 14.000 |
|
| Oltre € 100.000 |
0 |
€ 4.000 |
| 1 |
€ 5.600 |
|
|
2 |
€ 6.800 |
|
| 3 o più / disabile |
€ 8.000 |
Dall’ammontare complessivo delle spese detraibili rimangono escluse:
- le spese sanitarie detraibili (per la parte eccedente la franchigia di € 129,11);
- gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024;
- le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR sostenute fino al 31.12.2024.
Ricordiamo infine che dall’1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
Con la finanziaria è stato ora previsto che la detrazione per figli a carico:
- è riconosciuta per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata”;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all’estero.



