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Finanziaria 2021 – Misure a sostegno del lavoro

Proroga Blocco licenziamenti, cassa integrazione e cuneo fiscale
Circolare BFA21.007
Rif. Legge n. 178/2020

Al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall’emergenza da Covid-19 sul piano occupazionale, la legge di bilancio interviene con un’ampia forma di tutele per l’anno 2021. Le agevolazioni partono dallo sgravio contributivo per le assunzioni di lavoratrici fino ad arrivare alla proroga del blocco licenziamenti al 31 marzo 2021.

È inoltre previsto lo stanziamento di fondi, per l’attuazione delle politiche attive del lavoro, per sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori e una nuova proroga dellacassa integrazione Covid”.

Tra i provvedimenti a sostegno del reddito della Finanziaria 2021 c’è anche la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.

Trattamenti di Cig, Assegno Ordinario e Cig in Deroga

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono presentare domanda di trattamento ordinario di CIG, assegno ordinario e CIG in deroga per una durata massima di 12 settimane.

Le 12 settimane devono rientrare nei periodi:

  • 1° gennaio 2021/31 marzo 2021 per i trattamenti di CIG
  • 1° gennaio 2021/30 giugno 2021per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa in deroga.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, a queste 12 settimane.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 28 febbraio 2021.

Il datore di lavoro, nel caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.  In sede di prima applicazione, tali termini sono rinviati al 30 gennaio 2021, se tale data è posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro inadempiente.

I trattamenti sono riconosciuti anche per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Cisoa

 Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli richiesto per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, è concesso per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 28 febbraio 2021.

I periodi di integrazione autorizzati vengono calcolati ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Esonero contributivo per le aziende che non fruiscono della Cig

Ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di CIG, assegno ordinario e cassa in deroga, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro che abbiano già richiesto l’esonero dal versamento dei contributi possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Blocco Dei Licenziamenti Fino Al 31 Marzo 2021- Rinnovo o Proroga Dei Contratti A Termine - Congedo Obbligatorio Per Il Padre

Rimane confermato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e vengono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Fanno eccezione le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

Rimane bloccata, la facoltà di recesso per GMO per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, coì come sospese le procedure in corso.

L’impedimento non si applica nei casi seguenti:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (nei casi in cui non possa essere configurato un trasferimento d’azienda o di ramo).
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Rinnovo o Proroga dei Contratti a Termine

Fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali.

Congedo Obbligatorio Per Il Padre

Il periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è elevato a 10 giorni per l’anno 2021.

Cuneo Fiscale

Viene prorogato con differenti importi a seguito della modifiche introdotte dal DL 182/2020.

Ora viene previsto che:

1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui all’ art. 49, (con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a), e 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 35.000;
  • € 480, se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 40.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000.

2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

  • € 960, aumentata del prodotto tra € 240 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 28.000 ma non a € 35.000;
  • € 960, se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 40.000; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000;

3. I sostituti d’imposta, riconoscono l’ulteriore detrazione (di cui ai commi 1 e 2) ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione non dovesse spettare, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi € 60, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Esonero per l’occupazione giovanile stabile (fino a 35 anni compiuti) - Assunzione agevolata di donne lavoratrici
- Assegno di ricollocazione

In merito alle assunzioni di giovani di età inferiore a 36 anni che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 è previsto l’esonero contributivo del 100% per massimo 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 anno (48 mesi per datori di lavoro di: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nei 9 mesi successivi alla stessa, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione non si applica:

  • alle prosecuzioni di contratto
  • alle prosecuzioni di apprendistato
  • alle assunzioni di studenti

L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Assunzione agevolata di donne lavoratrici

Con riferimento al biennio 2021-2022 è previsto l’esonero contributivo al 100% nel limite massimo di € 6.000/anno.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (particolarità previste per il calcolo dei lavoratori part-time e degli occupati di società controllate e collegate).

L’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Assegno di ricollocazione

Per l’anno 2021, l’assegno di ricollocazione (ADR) è riconosciuto, dal centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni (ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti per l’accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi):

  • collocazione in CIG;
  • sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in CIG per cessazione dell’attività;
  • percezione della NASPI da oltre 4 mesi.

L’ADR deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e l’analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo.

Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale operativa)

Per il 2021, 2022 e 2023 è prevista a favore dei CO.CO.CO. e dei Lavoratori Autonomi, un’indennità straordinaria di continuità reddituale operativa (ISCRO).

L’indennità spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito inferiore a € 8.145;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti appena esposti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità, che:

  • è pari al 25 %, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’AE;
  • spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
  • è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
  • non può comunque essere superiore a € 800 e inferiore a € 250;
  • non concorre alla formazione del reddito e viene revocata in caso di cessazione della Partita IVA;
  • è accompagnata dalla partecipazione di corsi di aggiornamento professionale.

La domanda deve essere presentata dall’interessato in modalità telematica all’INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno 2021, 2022 e 2023 e la prestazione può essere richiesta una sola volta nell’arco del triennio.

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

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