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Disposizioni aggiornate su obblighi vaccinali e green pass

Circolare BFA22.003
Rif. DL dicembre 2021 - n. 22; DL 30 dicembre 2021 - n. 229; DL 7 gennaio 2022, n. 1

Tra fine anno e l’inizio del 2022 il Governo ha approvato una serie di decreti per fronteggiare la situazione pandemica e prevedere una disciplina puntuale su nuove regole inerenti i green pass e le vaccinazioni. In modo particolare con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1:

  • è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale;
  • sono state ampliate le attività e i servizi accessibili esclusivamente ai possessori del green pass rafforzato (o super green pass);
  • è stato ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • sono stati ridefiniti i presupposti e l’applicazione della quarantena;
  • è stato disposto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del green pass rafforzato (o super green passper l’accesso ai luoghi di lavoro.

Estensione dell’obbligo di esibizione del green pass base

L’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale e fino al 31 marzo 2022, esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass, quanto meno nella versione “base” (quindi anche “da tampone”): 

  • servizi alla persona (es. acconciatori, estetisti, tatuatori). L’obbligo decorre dal 20 gennaio 2022;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali (es. negozi al dettaglio) escluse però quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con DPCM in via di adozione. Questa disposizione si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.

Possessori di green pass rafforzato, minori di 12 anni e soggetti esenti dal vaccino

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, l’accesso ad alcune attività e servizi viene riservato esclusivamente a: 

i soggetti in possesso di un green pass rafforzato o super green pass, ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Si tratta, in particolare, di:

  • musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura;
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività
    all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • in zona bianca, spettacoli aperti e gli eventi sportivi, con il limite di capienza non superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata;

Infine, dal 25 dicembre scorso e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di green pass rafforzato o super green pass. 

Ultracinquantenni: obbligo vaccinale e gestione dello stesso nei luoghi di lavoro

Dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022 le persone che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età hanno l’obbligo di effettuare la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione a Covid-19, a meno che non sussista un accertato pericolo per la loro salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. L’obbligo si estende anche alle persone che compiranno il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio.  Per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale sarà inoltre applicata una sanzione amministrativa di 100 euro al verificarsi dei seguenti casi:

  1. soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario o nei termini di validità del green pass rafforzato, la dose di richiamo.

L’irrogazione della sanzione – che quindi non scatterà comunque prima dell’1 febbraio 2022 – è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate -Riscossione. 

Le persone over 50, inoltre, dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere ed esibire al proprio datore di lavoro o ai soggetti  dallo stesso autorizzati una delle certificazioni verdi attestanti la vaccinazione o la guarigione da Covid-19 (il greenpass rafforzato). I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della predetta prescrizione. I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non è dovuta la retribuzione. 

La violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione, ai lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza Green Pass rafforzato, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.500,00 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 

Quanto ai controlli, essi sono effettuati sia dal datore di lavoro, che dal titolare del luogo nel quale viene resa la prestazione lavorativa.

Il controllo ha ad oggetto il possesso del green pass rafforzato o super green pass da parte del lavoratore ultracinquantenne e non l’adempimento da parte del lavoratore interessato dell’obbligo di vaccinazione.

Validità Certificazioni Verdi

Validità Certificazioni Verdi

L’art. 3 del DL n. 221/2021 ha modificato ulteriormente la durata delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, dal 1° febbraio 2022, i certificati attestanti: 

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (booster);
  • la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo;

avranno una validità di 6 mesi. 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Decreto Legge n. 221/2021 prevede: 

  • per le zone bianche, fino al 31 gennaio 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto;
  • fino alla fine dello stato di emergenza l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per alcuni eventi, quali gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto;
  • fino alla fine dello stato di emergenza ha introdotto l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
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