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Decreto Aperture

Il ritorno alle zone gialle e il calendario delle attività
Circolare BFA21.020
Rif. DL n.52/2021
Il nuovo Decreto Aperture, definisce a partire dal 26 aprile la riduzione progressiva delle restrizioni e proroga al 31 Luglio lo stato di emergenza.
I principali contenuti riguardano il ripristino delle zone gialle e un calendario con la graduale ripresa di attività sportive, ristorazione e, a seguire, fiere e spettacoli. Il testo prevede anche il via libera agli spostamenti tra zone gialle e introduce il “pass verde” per gli spostamenti tra zone rosse e arancioni.

Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere l'emergenza Covid-19

L’articolo 1 stabilisce che:

  • Fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto stesso, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021.
  • Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DL 1° aprile 2021, n. 44, di conseguenza viene stabilito il ripristino delle zone gialle. Vengono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni che si collocano nelle zone bianca e gialla.
  • Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni , nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile. Inoltre i Presidenti delle regioni possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Art. 2: Misure relative agli spostamenti

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.

2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

3. Con riferimento, poi, agli spostamenti da e verso l’estero, l’articolo, al comma 3  prevede che le ordinanze di contenimento del Ministero della salute (DL n.19 – 2020) individuano i casi in cui i certificati verdi COVID-19 consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero, ovvero agli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie conseguenti ai medesimi spostamenti.

 

I certificati verdi COVID-19 (art. 9 ) attestano:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione anti COVID-19. Tale certificato è rilasciato al termine del prescritto ciclo vaccinale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione econtestualmente alla stessa. Esso ha una validità di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è comunque disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Oppure

 

  • la guarigione dal COVID-19. Questo certificato viene fornito, su richiesta dell’interessato, dalla struttura ove il paziente affetto da COVID-19 è stato ricoverato ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Esso ha una validità di 6 mesi dalla guarigione, ma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato torni a essere nuovamente positivo al COVID-19. Il certificato è disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Oppure

 

  • l’ effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Tale certificato è prodotto, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, pubbliche e/o private e/o dalle farmacie, che hanno eseguito il tampone, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Esso ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test.

Art. 4 - 8 - Riapertura Attività Economiche

Nelle zone gialle il decreto dispone l’apertura delle seguenti attività:

Servizi di Ristorazione

Servizi di ristorazione: Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (orario 22-5). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione per gli spettacoli aperti al pubblico si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, si svolgono senza la presenza di pubblico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori.  Con riferimento a particolari eventi, può essere previsto che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

Piscine, palestre e sport di squadra

Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

Fiere, convegni e congressi

È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, (nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, del decreto-legge n. 33 del 2020) ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere  è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Le linee guida  possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al comma 1, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 . 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento 

Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali (nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020). Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. 

Sempre dal 1° luglio in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, (nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020) 

Art. 11 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

L’art. 11 del DL porta al 31 luglio 2021 i termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e stabiliti dalle disposizioni previste nell’allegato 2 dello stesso Decreto. In particolare la proroga riguarda:

  • le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
  • la produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
  • delle disposizioni riguardanti la possibilità per i datori di lavoro di usufruire del lavoro agile, anche in assenza degli accordi individuali, utilizzando la procedura semplificata; le aziende potranno quindi continuare a decidere unilateralmente di far lavorare il dipendente da remoto.

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

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