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Decreto Legge 1 Aprile nr. 44

Aggiornamenti fino al 30 Aprile
Circolare BFA21.017
Rif. DL 1 Aprile, nr. 44

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’1 aprile, il Decreto Legge nr. 44:

– proroga al 30 aprile 2021 l’efficacia del Dpcm 2 marzo 2021 e la validità di alcune previsioni, già disposte dal DL n. 30/2021, con riferimento alle misure stabilite per le zone arancioni e rosse;

–  esclude la responsabilità penale di medici e sanitari incaricati della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose;

– introduce l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;

– per il settore scolastico, prevede dal 7 al 30 aprile 2021, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione, in zona arancione conferma le attività in presenza dal 50% al 75% degli studenti, invece in zona rossa quelle a distanza;

– dispone semplificazioni per le procedure di concorsi pubblici, sia pendenti, che successive alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’articolo 1 stabilisce che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure del Dpcm del 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto dal decreto stesso.

Quindi fino al 30 aprile rimangono in vigore le previsioni di contenimento con livelli di rischio su base territoriale, il divieto di spostamento tra regioni (con eccezione di quelli per comprovate esigenze lavorative) e infine le regole previste per gli spostamenti verso l’estero.

Nello stesso articolo  si proroga fino al 30 aprile l’adozione delle misure previste per le zone gialle nelle zone arancioni.  E viene  aggiunto che: “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga e possono essere modificate le misure stabilite dal Dpcm del 2 marzo”.

Inoltre viene stabilita l’applicazione delle restrizioni previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;

Infine il quinto comma prevede che i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possano disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:

a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Art. 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

L’articolo 2 stabilisce che dal 7 aprile al 30 aprile 2021:

1. viene assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia , e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

2. nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 3 - Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 1

Esclude la responsabilità penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale da parte di medici e sanitari incaricati della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. La punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio, emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

L’art. 4 del testo normativo stabilisce, fino alla completa attuazione del Piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo di sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui sopra, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa nei casi consentiti, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, l’azienda sanitaria locale, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti COVID-19. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;

Decorsi i termini di cui sopra, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Per consultare il testo completo del decreto e conoscere i dettagli su tutti gli articoli accedi al seguente link

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