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Decreto Fiscale Collegato alla Finanziaria 2020: disposizioni effettive

Nuove disposizioni fiscali, in vigore dall'1.1.2020 introdotte dal Decreto Fiscale 2020
(detto anche Collegato alla Finanziaria 2020) dopo la conversione in Legge
Circolare BFA20.004
DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019
Collegato alla Finanziaria 2020
in vigore dall’1.1.2020

Accollo debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

In caso di accollo del debito d’imposta altrui, è confermato che, l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.

I versamenti con compensazioni si considerino come non avvenuti, con le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti.

Gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi possano essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. Le sanzioni sono irrogate sia all’accollante sia all’accollato.

Per l’accollante:

  • in caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione di leggi vigenti, la sanzione è pari al 30% del credito utilizzato;

  • in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Per l’accollato, oltre al recupero dell’imposta non versata e dei relativi interessi, è prevista una sanzione pari al 30% dell’imposta. Tale sanzione è dimezzata in caso di pagamento entro 90 giorni.

NOTA
L’accollante e l’accollato sono coobbligati in solido per l’imposta e gli interessi.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Cessazione Partita IVA e inibizione compensazione

È esclusa la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del Provvedimento di

  • cessazione della partita IVA.
    Il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento. Il divieto in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;

  • esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES). L’esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque richiesti a rimborso o riportati nella dichiarazione successiva.

L’utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta lo scarto del mod. F24.

Compensazione crediti tributari

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

Con riferimento ai crediti maturati, a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

  • del credito IVA annuale / trimestrale;

  • del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;

  • presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione. 

ESEMPIO
Ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.
È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

NOTA
L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono definire procedure di cooperazione

rafforzata per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

Attività di controllo

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.

Con la nuova normativa, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

  • l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;

  • è applicata la sanzione pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.
Non è applicabile il cosiddetto “cumulo giuridico”.

NOTA
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

È stata completamente rivista la disciplina relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti.

A decorrere dall’1.1.2020 i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti terzi caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice i mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera / servizio affidato;

  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice / affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera / servizio ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

In caso di inadempienza ai nuovi obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Le misure sopra descritte non trovano applicazione nei casi in cui le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti ella riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
L’Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere / servizi affidati.

Estensione utilizzo ravvedimento

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 amplia l’ambito di utilizzo del cosiddetto ravvedimento operoso, estendendolo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie.

Le riduzioni delle sanzioni (a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo) trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali. 

Ricordiamo che l’istituto del ravvedimento operoso consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Impatriati e regime agevolato

Il cosiddetto “Decreto Crescita” ha apportato, tra l’altro, alcune modifiche in materia di lavoratori impatriati di seguito sintetizzate.

Il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

La percentuale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Il regime in esame è applicabile anche ai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dall’1.1.2020.

Il regime in esame è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta:

  • ai lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

  • anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.
Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

I cittadini italiani non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:

  • dall’1.1.2020 possono applicare il sopracitato regime a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;

  • entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime agevolato a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Regime speciale per impatriati sportivi professionisti

Il regime speciale per i lavoratori impatriati è applicabile anche anche ai rapporti tra società e sportivi professionisti. In particolare, i redditi di lavoro dipendente / assimilato / autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare, ferme restando le condizioni sopra elencate.

A tali rapporti non si applicano:

  • la riduzione al 10% della percentuale 

  • la formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico.

È previsto che per i rapporti tra società e sportivi professionisti il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l’esercizio di tale regime agevolato.

In sede di conversione, è previsto che le disposizioni citate sono applicabili dal 2019 ai soggetti che dal 30.4.2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime speciale.

Utilizzo dati fatture elettroniche

È confermato che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

Fattura elettronica e sistema tessera sanitaria

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: è confermato che anche per il 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Dichiarazioni precompilate

A decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche.

A partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

Periodicità spesometro estero

La trasmissione del cosiddetto spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

Riordino termini mod. 730 e CU (dal 2021)

È prevista la revisione dei termini della presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati.

I nuovi termini previsti saranno applicabili a decorrere dall’1.1.2021 (mod. 730/2022). Le modifiche in esame, pertanto, non riguardano le dichiarazioni / comunicazioni relative ai redditi 2020 (mod. 730/2021).

In merito alle dichiarazioni annuali relative all’anno 2020, che saranno trasmesse nel 2021, il 30.9 rappresenta il termine entro il quale il contribuente può inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.

Va inoltre evidenziato che la nuova disposizione prevede le seguenti ulteriori modifiche:

  • le schede relative alla scelta per la destinazione del 2 – 5 – 8‰ dovranno essere conservate fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione.

  • i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato (fatta eccezione per il personale della scuola per il quale resta fermo quanto già previsto), possono presentare il mod. 730 se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, a condizione che siano noti i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;

  • il mod. 730 / REDDITI precompilato sarà reso disponibile a decorrere dal 30.4;

  • il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie), è differito dal 28.2 al 16.3;

È fissato al 16.3 il termine entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la CU all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi).

Imposta di bollo fatture elettroniche

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

Limite utilizzo denaro contante

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

  • € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

  • € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione, la cosiddetta “cambia valute”.

È inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite: per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000; per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000

Lotteria degli scontrini

Il decreto collegato alla Finanziaria 2020 sposta dall’1.1.2020 all’1.7.2020 la data a partire dalla quale è prevista la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:

  • l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

  • il contribuente comunichi il codice lotteria (al posto del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate 

I premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
In caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).
Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

Premi cashless

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti dei premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni con pagamento elettronico.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta e commissioni pagamenti elettronici

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.

È prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

  • spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;

L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis”.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.
Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

Imponibilità IVA scuole guida

Il decreto collegato alla finanziaria 2020 stabilisce che, dall’1.1.2020 le prestazioni didattiche non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento della patente per i veicoli delle categorie B e C1.
Le lezioni di scuola guida sono quindi imponibili ai fini IVA.

Modalità di pagamento tassa automobilistica

A partire dall’1.1.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati mediante la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità (“PagoPA”).
Merita evidenziare che non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

Addizionale regionale IRPEF - regioni a statuto ordinario

È confermato che dal 2021 (in precedenza 2020), con riferimento all’anno d’imposta precedente, l’addizionale regionale IRPEF delle Regioni a statuto ordinario è rideterminata con apposito DPCM.

Acquisto dispositivi antiabbandono

È confermato il riconoscimento, per il 2019 e 2020, del contributo per l’acquisto dei cosiddetti “dispositivi antiabbandono” pari a € 30.
Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 6 marzo 2020.

Agevolazioni veicoli elettrici e a motore ibrido

L’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile anche agli autoveicoli (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti:

  • a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

  • a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

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