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Da super e iper ammortamento a credito d’imposta | Legge Bilancio 2020

L'incentivo relativo ai beni strumentali, dal 1° gennaio 2020, passa da iper / super ammortamento
a credito d'imposta utilizzabile tramite compensazione in F24.
Circolare BFA20.006
Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020

Legge di Bilancio 2020 e Beni strumentali

La Legge di Bilancio 2020 introduce un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione.

Tramontano dunque le discipline di super e iper ammortamento: il nuovo incentivo si trasforma da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, a credito d’imposta.

In sintesi, le novità in materia di beni strumentali riguardano:

Super e Iper Ammortamento: cosa rimane

La vecchia disciplina di maggiorazione dell’ammortamento, il super ammortamento, e l’iper ammortamento, resta applicabile agli investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2019” ovvero in caso di contestuale:

  • ordine confermato dal fornitore;

  • versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi

La Legge di Bilancio 2020 trasforma il super e l’iper ammortamento in  credito d’imposta.

L’attuale disciplina è applicabile in un ambito temporale circoscritto al periodo d’imposta 2020, per gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.

Il credito d’imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

L’ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 231/2001.

Utilizzo del credito d’imposta

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24.

L’utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La compensazione del credito d’imposta non è soggetta a limitazioni ma deve rispettare le seguenti regole:

  • deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;

  • decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;

  • richiede apposita comunicazione al Mise, secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;

  • sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale.

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto;

  • beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • beni elencati nell’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Documentazione necessaria per ottenere l’agevolazione

Quanto agli oneri documentali, anch’essi risultano modificati nella nuova disciplina.

In relazione agli investimenti dell’allegato A e dell’allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 il cui costo di acquisizione unitario è superiore a euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice , redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000 resta ferma la facoltà di adempiere all’obbligo di attestazione con una dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca del beneficio, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020.

Il credito d’imposta è commisurato al costo di acquisizione del bene (rif. Articolo 110 comma 1 del Tuir)

Aliquote del credito d’imposta per categoria di beni

Il nuovo assetto degli incentivi per investimenti in beni strumentali viene applicato alle seguenti tipologie di beni agevolabili:

  • beni materiali strumentali nuovi

  • beni materiali strumentali nuovi 4.0

  • beni immateriali strumentali nuovi 4.0

Di seguito il riepilogo delle aliquote del credito ed i tetti per investimenti complessivi, nonché il numero di quote annuali di fruizione in compensazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 per ciascuna categoria di beni strumentali agevolabili.

Bene materiale strumentale nuovo

(ex super ammortamento)

Investimenti complessivi Credito d’imposta Quote annuali
Fino a 2 milioni di euro 6% 5

Bene materiale strumentale nuovo - allegato A Legge di Bilancio 2017

(ex iper ammortamento beni materiali)

Investimenti complessivi Credito d’imposta Quote annuali
Fino a 2,5 milioni di euro 40% 5
Oltre 2,5 milioni di euro
Fino a 10 milioni di euro
20% 5
Oltre 10 milioni di euro 0 5

Bene immateriale strumentale nuovo - allegato B Legge di Bilancio 2017

(ex iper ammortamento beni immateriali)

Investimenti complessivi Credito d’imposta Quote annuali
Fino a 700.000i euro 15% 3

La nuova normativa comporta quindi

  • l’estensione della platea delle imprese beneficiarie, agendo sull’abbassamento dei limiti complessivi di investimento

  • il potenziamento del beneficio in termini di intensità

  • anticipazione del momento di fruizione del beneficio: credito d’imposta con uso in compensazione da gennaio dell’anno successivo all’investimento.

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