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Conversione in Legge del Decreto Sostegni

Gli Aggiornamenti
Circolare BFA21.025
Rif. DL n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021

A seguito della conversione in legge tramite pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale, il Decreto Sostegni presenta alcune novità e conferma le disposizioni originarie.

Tra gli aggiornamenti evidenziamo:

  • Le compensazioni cartelle per i creditori verso la Pubblica Amministrazione anche nel 2021;
  • La Rivalutazione beni d’impresa che viene ampliata;
  • Il contributo a fondo perduto in misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la la partita IVA nel 2018 ed iniziato l’attività nel corso del 2019.

Qui di seguito riportiamo le principali evidenze dopo la conversione.

Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti p.a.

È  previsto che anche per il 2021, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31.10.2020, le imprese / lavoratori autonomi possono compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, purché la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. 

La compensazione richiede l’utilizzo del mod. F24

Rivalutazione beni d’impresa

Il Decreto Agosto ha introdotto la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019, da effettuare nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia in quello in corso al 31.12.2020. Ora, è  prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare nel bilancio chiuso al 31.12.2021. Tale possibilità può riguardare i beni non rivalutati nel bilancio precedente. La rivalutazione ha effetti soltanto civilistici, non quindi effetti fiscali. 

Contributo a fondo perduto start-up

Per il 2021, è  previsto uno specifico contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018, che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 (come da registro imprese) e con un ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del 2020 non inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del 2019. 

I criteri e le modalità attuative del nuovo contributo sono demandate ad un apposito Decreto del MEF, nel rispetto del limite di spesa previsto (€ 20 milioni).

Esonero versamento contributi professionisti

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Il fondo consente l’esonero di una parte del pagamento dei contributi previdenziali dovuti: 

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali); 

con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019. 

É confermato: 

  • l’incremento della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
  • l’introduzione dell’autorizzazione dell’UE per l’efficacia delle nuove disposizioni.  

Ricordiamo che l’INPS ha prorogato al 20.8.2021 il termine di versamento della prima rata dei contributi IVS 2021. 

Crisi d’impresa e segnalazioni allerta creditori pubblici

In materia di “Codice della crisi d’impresa”, viene previsto che l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI, qualora lo stesso non esegua specifiche azioni (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.) decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023.

È stato previsto inoltre che i predetti gli obblighi di comunicazione per l’INPS e per l’Agente della riscossione decorrono dall’1.9.2022.

Conservazione digitale fatture elettroniche 2019

È confermata la previsione in base alla quale la conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, entro il 10.6.2021, ossia 3 mesi successivi al 10.3.2021. 

Nuova detrazione 110%

Con la conversione  viene previsto che la nuova detrazione del 110%, è ammessa anche con riferimento all’IVA non detraibile, anche parzialmente, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal soggetto beneficiario. La nuova disposizione supera quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate relativamente all’impossibilità di considerare l’IVA parzialmente indetraibile da pro-rata quale “costo afferente le singole operazioni d’acquisto”.

Canoni di locazione non percepiti

Viene disposto che quanto previsto dall’art. 26, comma 1, TUIR, a seguito della modifica apportata ad opera del comma 1 del citato art. 3-quinquies, è applicabile ai canoni di locazione di immobili non percepiti a decorrere dall’1.1.2020. 

Ciò comporta pertanto che, i canoni di locazione non percepiti dall’1.1.2020 possono non essere dichiarati nel mod. 730 / REDDITI 2021 se la mancata percezione è comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione (precedentemente veniva limitata tale possibilità ai soli canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati dall’1.1.2020). 

Indennità lavoratori sportivi

È confermato il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività. 

L’indennità:

1) spetta nelle seguenti modalità: 

– € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000; 

– € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000;

– € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000.

2) non concorre alla formazione del reddito;

3) non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e 

assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di 

emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020; 

4) è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021). 

Ai fini dell’erogazione dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati. 

Adeguamento statuti onlus / odv / aps

È confermato il differimento dal 31.3 al 31.5.2021 del termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS costituite prima del 3.8.2017 per provvedere all’adeguamento del proprio statuto tramite procedura semplificata, ovvero con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, al fine dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore). 

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