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Arriva la fattura elettronica anche per il regime Forfettario

L' obbligo a partire dall' 1 luglio 2022
Circolare BFA22.018
Rif. Bozza Decreto PNRR 2 - Art. 27 DL 98/2011- Art. 1 L. 190/2014 - Art. 1 e 2 della L. 398/91

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la richiesta dell’Italia di estendere ai forfettari il regime della fatturazione elettronica. Sarà lo schema del Decreto Legge per l’attuazione del PNRR a prevedere modalità e tempistiche. 

I soggetti interessati sono i contribuenti con fatturato fino a 65 mila euro che applicano il regime forfettario. Le anticipazioni della bozza di decreto, non ancora pubblicato, dovrebbero però contenere l’esclusione dall’obbligo per chi resterà fino al 2024 nella soglia dei 25 mila euro di fatturato.

Nella circolare odierna prendiamo in esame le principali disposizioni dello schema del decreto.

Le previsioni

I soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio o il regime forfetario  e le associazioni sportive dilettantistiche, precedentemente escluse, saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022. 

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024 i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro. 

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione. 

Secondo le previsioni del decreto la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta verrebbe punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito. 

Dal’ 1 ottobre 2022, quindi, anche per i forfettari obbligati le fatture dovranno essere emesse e trasmesse entro il termine ordinario, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

La scelta del Governo consegue ad una decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese. 

La  citata decisione di esecuzione Ue ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”. L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo o abbiano nominato un rappresentante fiscale.
Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia. 

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS, e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Le disposizioni troveranno conferma dopo la pubblicazione del testo del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Più Dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”. 

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione. 

In questo senso, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici. 

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